CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

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L.R.  19/03
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 13-05-2003
REGIONE BASILICATA

“Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 36 del 21 maggio 2003

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge promuove il completamento degli 
insediamenti produttivi realizzati ai sensi dell’art.32 Legge 
14.5.1981 n.219 e dal Contratto d’Area della Provincia di 
Potenza.
2. Detta norme per la rassegnazione dei lotti trasferiti dal 
competente Ministero al “Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
della Provincia di Potenza”, di seguito chiamato “Consorzio”, 
attivando o riattivando in tali siti attività produttive.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari

1. I lotti per insediamenti produttivi di cui all’art.1 possono 
essere ceduti ad imprese operanti prioritariamente in uno o più 
settori di cui alla sezione D — “Attività manifatturiere” — della 
Classificazione delle attività economiche ISTAT/ATECO 91 e 
alle imprese fornitrici di servizi operanti o come ditte individuali 
o costituite sotto forma di società regolari, limitatamente a 
quelli elencati nell’allegato 2 della circolare MICA n.900315 del 
14 luglio 2000.

ARTICOLO 3

Modalità di riassegnazione dei lotti

1. Il Consorzio assegna i lotti di cui alla presente legge con 
procedure conformi alle proprie norme statutarie e 
regolamentari, tenendo conto del valore di mercato, della 
situazione in essere di ogni singolo lotto, mediante i seguenti 
strumenti:
a) nuova locazione, anche con opzione di acquisto;
b) subentro nelle locazioni in essere;
c) vendita.
2. Il Consorzio potrà frazionare i lotti al fine del loro migliore 
collocamento, nonché nell’ipotesi di cui alla lettera b) del 
comma 1 adottare opportune forme di ripartizione dei canoni.
3. In ogni area industriale deve essere prevista, ove ce ne sia 
richiesta, la assegnazione di almeno un lotto per le iniziative 
imprenditoriali promosse dai lucani emigrati all’estero, come 
individuati dall’articolo 2 della L.R. 3 maggio 2002, n.16.

ARTICOLO 4

Recupero della disponibilità dei lotti

1. Il trasferimento dei lotti di cui il “Consorzio” detiene la 
proprietà ed il possesso avverrà secondo gli indirizzi e le 
modalità contenute in un Accordo Quadro di Programma fra la 
Regione  ed il Consorzio medesimo.
2. L’Accordo di cui al comma precedente dovrà contenere 
l’individuazione degli immobili, il loro valore di mercato, nonché 
gli interventi di ripristino da attuare a cura del “Consorzio” nel 
quadro dell’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 10 della 
legge 7 agosto 1997 n.266, oltre quelle che si rendessero 
disponibili da misure e programmi regionali e nazionali.
3. Gli immobili di cui il “Consorzio” non detiene il possesso, 
possono essere locati agli attuali conduttori o ai gruppi 
imprenditoriali aventi causa dall’originario conduttore, nel 
rispetto dei precedenti artt. 2 e 3, purchè ricorrano le seguenti 
condizioni:
a) che almeno dal 1° gennaio 2001 nell’immobile venga svolta 
un’effettiva attività d’impresa;
b) che siano applicate le leggi vigenti in materia di lavoro e 
sicurezza degli ambienti, nonché i contratti collettivi di lavoro 
propri del settore produttivo di riferimento;
c) che siano regolarizzate tutte le posizioni amministrative e 
contabili nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali e del 
Consorzio.
4. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 1, del 
presente articolo, il Dipartimento Regionale competente, 
provvede ad emanare apposita direttiva entro 30 gg. dalla 
entrata in vigore della presente legge.
5. La normativa urbanistica ed edilizia è quella già applicata dal 
Ministro designato per l’attuazione degli interventi di cui 
all’art.32 della Legge 219/81, continua ad applicarsi fino al 
completamento degli insediamenti produttivi di cui all’art.1 e 
comunque fino a quando il Consorzio non provvederà con 
apposita disciplina.

ARTICOLO 5

Utilizzazione dei fondi della legge 7 agosto 1997 n.266

1. Le risorse finanziarie già trasferite al “Consorzio” ai sensi 
dell’art.10 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono utilizzate 
prioritariamente per il raggiungimento degli obiettivi della 
suddetta legge.
ARTICOLO 6

Vigilanza

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sugli atti di 
attuazione della presente legge, sulla base di pareri espressi 
da un apposito organismo interno al Dipartimento Attività 
Produttive e Politiche dell’Impresa, da istituire in via 
amministrativa entro trenta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge e composto da almeno tre dirigenti.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati al Dipartimento 
Regionale entro 7 giorni dalla loro adozione, le procedure di 
controllo devono essere concluse entro venti giorni dalla data di 
ricezione, attestata dal Protocollo dipartimentale. Decorso detto 
termine gli atti si intendono approvati.

ARTICOLO 7

Individuazione dei lotti da riassegnare

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge l’Ufficio regionale competente, d’intesa con il Consorzio, 
provvede alla individuazione dei lotti soggetti alle procedure di 
riassegnazione.
ARTICOLO 8

Poteri sostitutivi

1. In caso di inottemperanza a quanto previsto dai precedenti 
artt. 3, 4 e 7 la Giunta Regionale eserciterà i poteri sostitutivi 
con la nomina di un Commissario ad acta;
2. I poteri sostitutivi sono attivati ove le attività previste dagli artt. 
3, 4 e 7 non sono avviate entro mesi quattro dalla data di 
adozione del provvedimento di cui all’art.7 e se entro i 
successivi 15 mesi non viene collocato almeno il 50% dei lotti;
3. Il compenso del Commissario sarà determinato dalla Giunta 
con il provvedimento di nomina e sarà calcolato secondo i 
parametri oggettivi di cui all’art.3 della L.R. 3.1.1997 n.3.
ARTICOLO 9

Norma di abrogazione

1. E’ abrogata la Legge Regionale 2 febbraio 1998, n.7.
ARTICOLO 10

Pubblicazione

1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 13 maggio 2003
BUBBICO
 
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