LEGGE REGIONALE N. 19 DEL
13-05-2003
REGIONE BASILICATA
“Norme per la riassegnazione dei
lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Potenza”.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 36 del 21 maggio
2003
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge promuove il completamento degli
insediamenti produttivi realizzati ai sensi dell’art.32 Legge
14.5.1981 n.219 e dal Contratto d’Area della Provincia di
Potenza.
2. Detta norme per la rassegnazione dei lotti trasferiti dal
competente Ministero al “Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza”, di seguito chiamato “Consorzio”,
attivando o riattivando in tali siti attività produttive.
ARTICOLO 2
Soggetti
beneficiari
1. I lotti per insediamenti produttivi di cui all’art.1 possono
essere ceduti ad imprese operanti prioritariamente in uno o più
settori di cui alla sezione D — “Attività manifatturiere” — della
Classificazione delle attività economiche ISTAT/ATECO 91 e
alle imprese fornitrici di servizi operanti o come ditte individuali
o costituite sotto forma di società regolari, limitatamente a
quelli elencati nell’allegato 2 della circolare MICA n.900315 del
14 luglio 2000.
ARTICOLO 3
Modalità
di riassegnazione dei lotti
1. Il Consorzio assegna i lotti di cui alla presente legge con
procedure conformi alle proprie norme statutarie e
regolamentari, tenendo conto del valore di mercato, della
situazione in essere di ogni singolo lotto, mediante i seguenti
strumenti:
a) nuova locazione, anche con opzione di acquisto;
b) subentro nelle locazioni in essere;
c) vendita.
2. Il Consorzio potrà frazionare i lotti al fine del loro migliore
collocamento, nonché nell’ipotesi di cui alla lettera b) del
comma 1 adottare opportune forme di ripartizione dei canoni.
3. In ogni area industriale deve essere prevista, ove ce ne sia
richiesta, la assegnazione di almeno un lotto per le iniziative
imprenditoriali promosse dai lucani emigrati all’estero, come
individuati dall’articolo 2 della L.R. 3 maggio 2002, n.16.
ARTICOLO
4
Recupero
della disponibilità dei lotti
1. Il trasferimento dei lotti di cui il “Consorzio” detiene la
proprietà ed il possesso avverrà secondo gli indirizzi e le
modalità contenute in un Accordo Quadro di Programma fra la
Regione ed il Consorzio medesimo.
2. L’Accordo di cui al comma precedente dovrà contenere
l’individuazione degli immobili, il loro valore di mercato, nonché
gli interventi di ripristino da attuare a cura del “Consorzio” nel
quadro dell’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 10 della
legge 7 agosto 1997 n.266, oltre quelle che si rendessero
disponibili da misure e programmi regionali e nazionali.
3. Gli immobili di cui il “Consorzio” non detiene il possesso,
possono essere locati agli attuali conduttori o ai gruppi
imprenditoriali aventi causa dall’originario conduttore, nel
rispetto dei precedenti artt. 2 e 3, purchè ricorrano le seguenti
condizioni:
a) che almeno dal 1° gennaio 2001 nell’immobile venga svolta
un’effettiva attività d’impresa;
b) che siano applicate le leggi vigenti in materia di lavoro e
sicurezza degli ambienti, nonché i contratti collettivi di lavoro
propri del settore produttivo di riferimento;
c) che siano regolarizzate tutte le posizioni amministrative e
contabili nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali e del
Consorzio.
4. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 1, del
presente articolo, il Dipartimento Regionale competente,
provvede ad emanare apposita direttiva entro 30 gg. dalla
entrata in vigore della presente legge.
5. La normativa urbanistica ed edilizia è quella già applicata dal
Ministro designato per l’attuazione degli interventi di cui
all’art.32 della Legge 219/81, continua ad applicarsi fino al
completamento degli insediamenti produttivi di cui all’art.1 e
comunque fino a quando il Consorzio non provvederà con
apposita disciplina.
ARTICOLO
5
Utilizzazione
dei fondi della legge 7 agosto 1997 n.266
1. Le risorse finanziarie già trasferite al “Consorzio” ai sensi
dell’art.10 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono utilizzate
prioritariamente per il raggiungimento degli obiettivi della
suddetta legge.
ARTICOLO 6
Vigilanza
1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sugli atti di
attuazione della presente legge, sulla base di pareri espressi
da un apposito organismo interno al Dipartimento Attività
Produttive e Politiche dell’Impresa, da istituire in via
amministrativa entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge e composto da almeno tre dirigenti.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati al Dipartimento
Regionale entro 7 giorni dalla loro adozione, le procedure di
controllo devono essere concluse entro venti giorni dalla data di
ricezione, attestata dal Protocollo dipartimentale. Decorso detto
termine gli atti si intendono approvati.
ARTICOLO
7
Individuazione
dei lotti da riassegnare
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l’Ufficio regionale competente, d’intesa con il Consorzio,
provvede alla individuazione dei lotti soggetti alle procedure di
riassegnazione.
ARTICOLO 8
Poteri
sostitutivi
1. In caso di inottemperanza a quanto previsto dai precedenti
artt. 3, 4 e 7 la Giunta Regionale eserciterà i poteri sostitutivi
con la nomina di un Commissario ad acta;
2. I poteri sostitutivi sono attivati ove le attività previste dagli artt.
3, 4 e 7 non sono avviate entro mesi quattro dalla data di
adozione del provvedimento di cui all’art.7 e se entro i
successivi 15 mesi non viene collocato almeno il 50% dei lotti;
3. Il compenso del Commissario sarà determinato dalla Giunta
con il provvedimento di nomina e sarà calcolato secondo i
parametri oggettivi di cui all’art.3 della L.R. 3.1.1997 n.3.
ARTICOLO 9
Norma
di abrogazione
1. E’ abrogata la Legge Regionale 2 febbraio 1998, n.7.
ARTICOLO 10
Pubblicazione
1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 13 maggio 2003
BUBBICO
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