CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

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L.R. 7/98
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2-02-1998
REGIONE BASILICATA

NORME PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LA GESTIONE DELLE AREE DI CUI ALL’ART. 32 DELLA LEGGE 219/1981 AI SENSI DEL COMMA 5, DELL’ART. 10, DELLA LEGGE 266/1997

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 7
del 7 febbraio 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità

La presente legge, è adottata per dare attuazione all’art. 5, comma 1 
del D.L. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 dicembre 1996, n. 641, così come sostituito dall’art. 10 
comma 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente il 
completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree 
industriali realizzate ai sensi dell’art. 32 della legge 14 maggio 
1981 n. 219.
ARTICOLO 2
Fondo  del  Ministero  dell’Industria  del  Commercio  e 
dell’Artigianato

1. Gli interessi relativi alle somme trasferite ai sensi dell’art. 10 
della legge 7 agosto 1997, n. 266, al Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della provincia di Potenza possono essere destinati dal 
Consorzio anche per far fronte agli oneri di gestione.
ARTICOLO 3
Regolamento

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza 
predispone un regolamento che disciplina le attività amministrative 
connesse al completamento degli insediamenti produttivi di cui al 
precedente art. 1.
Nei successivi, trenta giorni la Giunta regionale lo propone al 
Consiglio per la sua adozione.
ARTICOLO 4
Criteri di selezione per l’assegnazione dei lotti

1. - Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di 
Potenza, provvede all’assegnazione dei lotti di cui all’art. 2, commi 
4 e 5 del decreto legge n. 398 del  5.10.1993, convertito con 
modificazioni dalla legge 493 del 4.12.93, previa selezione delle 
imprese richiedenti in ottemperanza ai successivi criteri assunti nel 
seguente ordine di priorità:
a) imprese che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, comma 
3/bis, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
b) imprese già insediate nelle aree di cui all’art; 32 legge  14 
maggio 1981,  n.  219, per esigenze di ampliamento ed adeguamento 
degli impianti esistenti, a condizione che tali imprese abbiano già 
raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario, così come 
modificati dall’art. 10 della Legge 7 agosto 1997, n. 266; e che 
l’ampliamento programmato determini ulteriore incremento dei livelli 
occupazionali;
c) imprese che gestiscono impianti ed attività localizzati nelle aree 
di cui all’art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219, e che si impegnano, 
sulla base di un progetto e di un piano economico-finanziario, a 
rispettare gli obblighi di cui all’art. 21 comma 3 bis   del   D.L.   
23.6.95   n.   244  convertito  con modificazioni dalla legge 8 agosto 
1995 n. 341;
d) imprese, anche di nuova costituzione, che richiedono l’assegnazione 
dei lotti per la realizzazione di programmi di produzione con una 
significativa ricaduta occupazionale, sia diretta, sia mediante - 
sviluppo di sinergie con aziende dell’indotto;
e) imprese, anche di nuova costituzione, i cui programmi hanno ad 
oggetto l’avvio di produzioni ad alto contenuto tecnologico e che 
prevedono l’utilizzo di manodopera qualificata.
2. L’istruttoria delle domande sarà affidata dal Consorzio, a banche o 
società specializzate in campo finanziario prescelte tra quelle 
selezionate dal Ministero del Bilancio, ai sensi della delibera CIPE 
21 marzo 1997, e dal Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato ai sensi del D.M. 29 ottobre 1995, n. 527, con le 
modificazioni e le integrazioni introdotte dal D.M. 31 luglio 1997, n. 
319.
3. Le imprese assegnatarie dei lotti sono inserite in un progetto 
integrato di sviluppo industriale oggetto di un contratto d’area ai 
sensi dell’art. 2, comma 203 lettera f), della legge 23.12.1996, n. 
662.
ARTICOLO 5
Vigilanza

1. Il Dipartimento Attività Produttive della Regione esercita la 
vigilanza sull’attività del Consorzio di Sviluppo Industriale della 
provincia di Potenza al fine di garantire l’osservanza dei criteri di 
cui alla presente legge, il corretto e tempestivo esercizio delle 
funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti 
produttivi, nonchè l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell’art. 32 della 
legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. Al fine dell’esercizio della funzione di vigilanza il Dipartimento 
provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente legge, 
effettua controlli di risultato, e formula osservazioni e pareri 
sull’operato del Consorzio Sviluppo Industriale della provincia di 
Potenza, con relazioni trimestrali al Presidente della Giunta 
regionale.
ARTICOLO 6
Comitato di coordinamento

1. Al fine di coordinare le attività di enti ed amministrazioni 
interessati e costituito un Comitato di coordinamento, presieduto 
dall’Assessore alle Attività Produttive o suo delegato, con il compito 
di verificare lo stato di attuazione della presente legge e proporre 
alla Giunta regionale ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
della provincia di Potenza tutte le misure di volta in volta 
necessarie, per accelerare il completamento degli insediamenti 
produttivi industriali nelle aree di cui all’art. 32 della legge 14 
maggio 1981, n. 219.
Il Comitato e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri, 
di cui uno designato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
provincia di Potenza, uno dal Ministero Industria Commercio 
Artigianato, uno dal Ministero del lavoro ed un esperto di politiche 
industriali nominato dalla Giunta regionale.
Il Comitato ha sede presso il Dipartimento alle Attività Produttive 
della Regione.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato con provvedimento della 
Giunta regionale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge.
ARTICOLO 7
Fondo di integrazione alla gestione delle infrastrutture

1. Per contribuire al contenimento dei costi relativi  alla gestione 
delle infrastrutture esistenti e da realizzare ai sensi dell’art. 39 
del Testo Unico delle leggi per gli interventi nei territori della 
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti, dagli eventi sismici 
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con 
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è istituito il “Fondo di 
integrazione alla gestione delle infrastrutture”.
2. A carico del fondo sono erogati contributi in conto gestione al 
Consorzio Sviluppo Industriale della provincia di Potenza sulla base 
di piani pluriennali economico-finanziari di gestione delle 
infrastrutture, previa approvazione della Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, nell’ambito dello 
stanziamento di cui al D.L. 548/96, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 641/96 si provvederà con gli appositi stanziamenti del 
Bilancio regionale.
ARTICOLO 8
Locazione

1. Al fine di agevolare ed accelerare il processo di 
reindustrializzazione nei lotti di cui all’art. 2 comma 5 del decreto- 
legge n. 398/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/93, 
nelle more del trasferimento da parte del commissario ad acta, e della 
riassegnazione degli stessi, con le procedure di cui all’art. 21 comma 
3 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1995, n. 341, il Consorzio Sviluppo Industriale può 
provvedere alla locazione dei lotti, determinandone anche il relativo 
canone a valore di mercato, ad imprese che ne facciano richiesta al 
fine di avviare immediatamente il processo produttivo e l’impiego di 
mano d’opera.
ARTICOLO 9
Norma transitoria

La normativa urbanistica ed edilizia, già applicata dal Ministro 
designato per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 32 della 
L. 219/81, continua ad applicarsi fino al completamento degli 
insediamenti produttivi di cui all’art. 1.
ARTICOLO 10
Poteri sostitutivi

In caso di inottemperanza a quanto previsto dai precedenti artt. 3, 4 
e 8 la Giunta regionale eserciterà i poteri sostitutivi con la nomina 
del Commissario ad acta.
Il compenso del Commissario sarà determinato dalla Giunta con il 
provvedimento di nomina e sarà calcolato secondo i parametri oggettivi 
di cui all’art. 3- della L.R. 3.1.97 n. 3.
ARTICOLO 11
Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 Febbraio 1998
DINARDO

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