LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2-02-1998
REGIONE BASILICATA
NORME PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LA
GESTIONE DELLE AREE DI CUI ALL’ART. 32 DELLA LEGGE 219/1981 AI SENSI
DEL COMMA 5, DELL’ART. 10, DELLA LEGGE 266/1997
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 7
del 7 febbraio 1998 |
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge: |
ARTICOLO 1
Finalità
La presente legge, è adottata per dare attuazione all’art. 5, comma 1
del D.L. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 641, così come sostituito dall’art. 10
comma 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente il
completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree
industriali realizzate ai sensi dell’art. 32 della legge 14 maggio
1981 n. 219.
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ARTICOLO 2
Fondo del Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato
1. Gli interessi relativi alle somme trasferite ai sensi dell’art. 10
della legge 7 agosto 1997, n. 266, al Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della provincia di Potenza possono essere destinati dal
Consorzio anche per far fronte agli oneri di gestione.
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ARTICOLO 3
Regolamento
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza
predispone un regolamento che disciplina le attività amministrative
connesse al completamento degli insediamenti produttivi di cui al
precedente art. 1.
Nei successivi, trenta giorni la Giunta regionale lo propone al
Consiglio per la sua adozione.
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ARTICOLO 4
Criteri di selezione per l’assegnazione dei lotti
1. - Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di
Potenza, provvede all’assegnazione dei lotti di cui all’art. 2, commi
4 e 5 del decreto legge n. 398 del 5.10.1993, convertito con
modificazioni dalla legge 493 del 4.12.93, previa selezione delle
imprese richiedenti in ottemperanza ai successivi criteri assunti nel
seguente ordine di priorità:
a) imprese che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, comma
3/bis, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
b) imprese già insediate nelle aree di cui all’art; 32 legge 14
maggio 1981, n. 219, per esigenze di ampliamento ed adeguamento
degli impianti esistenti, a condizione che tali imprese abbiano già
raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario, così come
modificati dall’art. 10 della Legge 7 agosto 1997, n. 266; e che
l’ampliamento programmato determini ulteriore incremento dei livelli
occupazionali;
c) imprese che gestiscono impianti ed attività localizzati nelle aree
di cui all’art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219, e che si impegnano,
sulla base di un progetto e di un piano economico-finanziario, a
rispettare gli obblighi di cui all’art. 21 comma 3 bis del D.L.
23.6.95 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1995 n. 341;
d) imprese, anche di nuova costituzione, che richiedono l’assegnazione
dei lotti per la realizzazione di programmi di produzione con una
significativa ricaduta occupazionale, sia diretta, sia mediante -
sviluppo di sinergie con aziende dell’indotto;
e) imprese, anche di nuova costituzione, i cui programmi hanno ad
oggetto l’avvio di produzioni ad alto contenuto tecnologico e che
prevedono l’utilizzo di manodopera qualificata.
2. L’istruttoria delle domande sarà affidata dal Consorzio, a banche o
società specializzate in campo finanziario prescelte tra quelle
selezionate dal Ministero del Bilancio, ai sensi della delibera CIPE
21 marzo 1997, e dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ai sensi del D.M. 29 ottobre 1995, n. 527, con le
modificazioni e le integrazioni introdotte dal D.M. 31 luglio 1997, n.
319.
3. Le imprese assegnatarie dei lotti sono inserite in un progetto
integrato di sviluppo industriale oggetto di un contratto d’area ai
sensi dell’art. 2, comma 203 lettera f), della legge 23.12.1996, n.
662.
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ARTICOLO 5
Vigilanza
1. Il Dipartimento Attività Produttive della Regione esercita la
vigilanza sull’attività del Consorzio di Sviluppo Industriale della
provincia di Potenza al fine di garantire l’osservanza dei criteri di
cui alla presente legge, il corretto e tempestivo esercizio delle
funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti
produttivi, nonchè l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della
gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell’art. 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. Al fine dell’esercizio della funzione di vigilanza il Dipartimento
provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente legge,
effettua controlli di risultato, e formula osservazioni e pareri
sull’operato del Consorzio Sviluppo Industriale della provincia di
Potenza, con relazioni trimestrali al Presidente della Giunta
regionale.
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ARTICOLO 6
Comitato di coordinamento
1. Al fine di coordinare le attività di enti ed amministrazioni
interessati e costituito un Comitato di coordinamento, presieduto
dall’Assessore alle Attività Produttive o suo delegato, con il compito
di verificare lo stato di attuazione della presente legge e proporre
alla Giunta regionale ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della provincia di Potenza tutte le misure di volta in volta
necessarie, per accelerare il completamento degli insediamenti
produttivi industriali nelle aree di cui all’art. 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219.
Il Comitato e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri,
di cui uno designato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
provincia di Potenza, uno dal Ministero Industria Commercio
Artigianato, uno dal Ministero del lavoro ed un esperto di politiche
industriali nominato dalla Giunta regionale.
Il Comitato ha sede presso il Dipartimento alle Attività Produttive
della Regione.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato con provvedimento della
Giunta regionale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
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ARTICOLO 7
Fondo di integrazione alla gestione delle infrastrutture
1. Per contribuire al contenimento dei costi relativi alla gestione
delle infrastrutture esistenti e da realizzare ai sensi dell’art. 39
del Testo Unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti, dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è istituito il “Fondo di
integrazione alla gestione delle infrastrutture”.
2. A carico del fondo sono erogati contributi in conto gestione al
Consorzio Sviluppo Industriale della provincia di Potenza sulla base
di piani pluriennali economico-finanziari di gestione delle
infrastrutture, previa approvazione della Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, nell’ambito dello
stanziamento di cui al D.L. 548/96, convertito con modificazioni dalla
legge n. 641/96 si provvederà con gli appositi stanziamenti del
Bilancio regionale.
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ARTICOLO 8
Locazione
1. Al fine di agevolare ed accelerare il processo di
reindustrializzazione nei lotti di cui all’art. 2 comma 5 del decreto-
legge n. 398/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/93,
nelle more del trasferimento da parte del commissario ad acta, e della
riassegnazione degli stessi, con le procedure di cui all’art. 21 comma
3 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, il Consorzio Sviluppo Industriale può
provvedere alla locazione dei lotti, determinandone anche il relativo
canone a valore di mercato, ad imprese che ne facciano richiesta al
fine di avviare immediatamente il processo produttivo e l’impiego di
mano d’opera.
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ARTICOLO 9
Norma transitoria
La normativa urbanistica ed edilizia, già applicata dal Ministro
designato per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 32 della
L. 219/81, continua ad applicarsi fino al completamento degli
insediamenti produttivi di cui all’art. 1.
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ARTICOLO 10
Poteri sostitutivi
In caso di inottemperanza a quanto previsto dai precedenti artt. 3, 4
e 8 la Giunta regionale eserciterà i poteri sostitutivi con la nomina
del Commissario ad acta.
Il compenso del Commissario sarà determinato dalla Giunta con il
provvedimento di nomina e sarà calcolato secondo i parametri oggettivi
di cui all’art. 3- della L.R. 3.1.97 n. 3.
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ARTICOLO 11
Pubblicazione
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 2 Febbraio 1998
DINARDO
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