CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Home ] C.d.A. e Struttura Dirigenziale ] Presentazione ] Statuto ] Regolamenti ] Organi ] News ] Struttura ] Ricerca ]Contatti ]

L.R. 41/98
Orario Uffici:Lunedì - Venerdì ore 08:00 - ore 14:00 - Martedì e Giovedì ore 14:30 - ore 17:30   Su

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 3-11-1998
REGIONE BASILICATA

DISCIPLINA DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 64
del 6 novembre 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1
Oggetto della Legge

1.	La presente legge disciplina la struttura ed il funzionamento dei 
Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi dell’art. 50 
del DPR 6 marzo 1978 n. 218 o di successive leggi, in conformità ai 
principi della legge 5 ottobre 1991 n. 317, del D.L. 20 maggio 1993, 
n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 
237, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 
1995 n. 341.
ARTICOLO 2
Natura e costituzione dei Consorzi

1.	I Consorzi sono enti pubblici economici di promozione 
dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive 
nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento 
dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di 
diritto privato, anche attraverso la costituzione o la partecipazione 
a società o Consorzi per la gestione dei servizi consortili, fatte 
salve le funzioni amministrative relative ai bilanci, ai programmi di 
attività, ai piani economico-finanziari, ai piani di assetto delle 
aree produttive, alle espropriazioni, agli atti di organizzazione del 
Consorzio e dei servizi consortili e all’esecuzione di lavori 
pubblici. Sono soggetti di attività negoziale nella contrattazione 
programmata nazionale e regionale.

2.	Possono promuovere la costituzione dei Consorzi e partecipare 
agli stessi ciascuno con un proprio rappresentante:

a)	i Comuni e le Province soci dei Consorzi esistenti prima 
dell’entrata in vigore della presente legge, purché in regola con i 
versamenti delle quote consortili;

b)	le Province, le Comunità Montane e i Comuni nei cui territori 
siano localizzati aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano 
regolatore consortile ne preveda la localizzazione;

c)	le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, le 
Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e le 
Organizzazioni Cooperative delle Province nelle quali i Consorzi hanno 
sede;
d)	le Università, le Associazioni di rappresentanza degli Istituti 
di Credito operanti nel territorio regionale, gli Enti pubblici di 
Ricerca Scientifica e le Società di Ricerca Scientifica partecipante 
almeno per 1/3 da Enti Pubblici presenti nel territorio regionale;

e)	i Comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori 
consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il 
Consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle 
predette aree.

3.	A ciascuna delle Associazioni degli Industriali è attribuita 
un’ulteriore rappresentanza in seno all’Assemblea del Consorzio, nella 
misura di un rappresentante ogni 5.000 o frazione superiore a 2.500 di 
occupati nelle imprese insediate nelle aree industriali. 
L’attribuzione a ciascuna Associazione della rappresentanza di cui 
sopra è definita in ragione del numero degli occupati presso le 
imprese aderenti a ciascuna Associazione.

4.	I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, pur 
inadempienti nel pagamento di quote di partecipazione o di quote di 
funzionamento per le gestioni precedenti dei Consorzi, possono 
partecipare ai Consorzi a condizione che provvedano a regolarizzare la 
propria posizione prima di produrre l’istanza di partecipazione.
ARTICOLO 3
Costituzione di nuovi Consorzi

1.	Per iniziativa dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, della 
presente legge, può essere promossa la costituzione di nuovi Consorzi 
Industriali, anche attraverso l’aggregazione o la disaggregazione di 
territori compresi negli attuali Consorzi Provinciali.

2.	La proposta di costituzione di nuovi Consorzi deve contenere la 
precisa definizione dell’ambito territoriale di riferimento e gli atti 
di adesione, formalmente adottati dai soggetti interessati. Il 
processo costituente deve svilupparsi entro un termine massimo di 180 
giorni dall’adozione del primo atto di adesione.
3.	Il Consiglio Regionale, in rapporto alla programmazione 
regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di autonomia 
organizzativa corrispondenti alle funzioni assegnate dalla presente 
legge, approva con legge regionale la costituzione di nuovi Consorzi, 
disciplinando nel contempo la risoluzione dei rapporti eventualmente 
preesistenti.

4.	Previa intesa con la Regione e le Amministrazioni locali 
interessate i territori posti in regioni finitime possono rientrare 
nei comprensori di competenza dei Consorzi Industriali.
ARTICOLO 4
Funzioni dei Consorzi

1.	I Consorzi svolgono le funzioni previste dal DPR 6 marzo 1978 n. 
218, dalla legge 5 ottobre 1991 n. 317, dalla legge 19 luglio 1993 n. 
237 ed, in particolare, quelle relative:

a)	agli studi, ai progetti ed alle iniziative per  promuovere lo 
sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la 
presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, 
nazionali e dell’Unione Europea;

b)	alla promozione della ricerca, dell’innovazione tecnologica ed 
assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa 
all’innovazione tecnologica;

c)	alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali e al loro 
consolidamento;

d)	all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, ed alla 
progettazione di aree da attrezzare per insediamenti, industriali, 
artigianali e commerciali e di servizi, ivi compresa la progettazione 
e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché 
l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive, 
con particolare riguardo alla realizzazione di aree produttive e 
commerciali ecologicamente attrezzate;
e)	alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di 
lotti di aree attrezzate, alla costituzione nelle aree attrezzate di 
fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali ed 
artigianali, commerciali all’ingrosso, depositi e magazzini, nonché 
per attività di servizi;

f)	alla vendita ed alla locazione finanziaria alle imprese di 
fabbricati e impianti nelle aree attrezzate;

g)	alla realizzazione, su delega degli enti territoriali o di loro 
Consorzi, delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate 
per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere 
per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite 
convenzioni;

h)	all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per 
favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e dei 
servizi;

i)	alla progettazione, costruzione e gestione di impianti e servizi 
di tutela ambientale, in particolare di depurazione, di discarica e di 
trattamento e recupero dei rifiuti;

l)	alla progettazione, realizzazione e alla gestione di impianti 
tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione 
e la gestione di altri impianti a rete;

m)	alla progettazione, costruzione e gestione di interporti, centri 
intermodali, porti ed aeroporti;

n)	al recupero degli immobili industriali preesistenti ed 
all’attuazione di programmi di reindustrializzazione;

o)	alla realizzazione e alla gestione, in collaborazione con le 
associazioni imprenditoriali e con le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura, di infrastrutture per l’industria, rustici 
industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento 
e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e 
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale 
connesso alla produzione industriale;
p)	alla progettazione, realizzazione e gestione di lavoratori 
attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei 
prodotti e per l’analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

q)	alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di 
acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro 
trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi 
dell’art. 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994 n. 36;

r)	alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti 
dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la 
gestione degli impianti;

s)	alla determinazione e riscossione di tariffe e dei contributi per 
l’utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti 
dai Consorzi.
ARTICOLO 5
Organizzazione dei Consorzi e statuto

1.	I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed 
economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono 
disciplinati dallo statuto e da regolamenti consortili. Lo statuto è 
deliberato dall’assemblea consortile con il voto favorevole della 
maggioranza dei componenti ed è approvato dal Consiglio Regionale, su 
proposta della Giunta Regionale, previo parere motivato della 
Commissione Tecnico Consultiva, di cui all’art. 13 L.R. n. 9/86, entro 
60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine di 
60 giorni, lo Statuto si intende approvato.

2.	Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai 
seguenti criteri e principi:

a)	devono essere previsti quali organi l’Assemblea, il Consiglio di 
Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori;
b)	l’Assemblea è competente ad adottare lo Statuto, ad eleggere il 
Presidente, anche al di fuori dei componenti l’Assemblea, il Consiglio 
di Amministrazione, a deliberare sull’ammissione al Consorzio di nuovi 
partecipanti e sull’esclusione di consorziati, a determinare la misura 
delle quote di partecipazione o contributi per spese di funzionamento 
a carico degli associati, ed i compensi dei componenti gli organi 
consortili, ad approvare i regolamenti consortili nonché i piani 
economico-finanziari, i bilanci ed i consuntivi;

c)	il Consiglio di Amministrazione, composto di non più di sette 
membri compreso il Presidente, è competente a compiere tutti gli atti 
non riservati all’Assemblea attinenti alla gestione del Consorzio, tra 
i quali, in particolare adotta i piani di assetto territoriali ed 
attuativi dei nuclei industriali, approva i bilanci preventivi e 
consuntivi e nomina il Direttore con compiti e responsabilità 
stabiliti dallo statuto.
		Il Direttore è scelto tra il personale di ruolo del 
Consorzio con qualifica dirigenziale o è nominato mediante contratto a 
termine, di durata non superiore a quella del Consiglio di 
Amministrazione, tra esperti o professionisti estranei 
all’amministrazione dell’Ente. Il Direttore ha la responsabilità 
gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello 
statuto, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il 
Consorzio verso l’esterno per l’attuazione delle delibere del 
Consiglio di Amministrazione, che la legge e lo statuto stesso non 
abbiano riservato agli organi consortili. Spettano al Direttore, 
secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle 
commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure 
di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, 
lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti della 
legislazione vigente. Lo statuto dovrà comunque garantire la presenza 
di almeno un rappresentante delle Associazioni imprenditoriali in seno 
al Consiglio di Amministrazione;

d)	il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed 
esercita i poteri affidatigli dallo Statuto o delegatigli dal 
Consiglio di Amministrazione;

e)	il Vicepresidente, eletto dal C.d.A. tra i propri componenti, 
esercita i poteri affidati al Presidente dello Statuto in caso di 
assenza o di impedimento di quest’ultimo;

f)	il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di 
cui uno con funzioni di presidente del Collegio, nominati dal 
Consiglio Regionale tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili 
secondo le modalità contenute nella L.R. 27/93, e svolge i compiti 
indicati dai successivi art. 9 e 10.

3.	Gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Ove 
passati 30 giorni dalla scadenza non siano designati, eletti o 
nominati i successori il Presidente della Giunta Regionale nomina un 
Commissario ad Acta, che provvede entro novanta giorni. In ogni caso 
gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria 
amministrazione e quelli indifferibili e urgenti.

4.	Gli statuti devono disciplinare altresì i requisiti e le modalità 
di ammissione di nuovi partecipanti e le cause di esclusione dei 
consorziati, i criteri per la gestione contabile e finanziaria e la 
tipologia ed i contenuti dei regolamenti consortili, in particolare 
per quel che concerne l’assegnazione delle aree e degli immobili, 
l’accesso ai servizi consortili, la corresponsione delle tariffe e 
l’individuazione delle modalità certe per la loro riscossione, la 
gestione delle aree e delle infrastrutture nonché le ipotesi di 
scioglimento degli organi consortili da parte del Consiglio Regionale, 
con particolare riferimento all’accertata impossibilità di 
funzionamento degli organi o di conflitti tra di essi o di riscontrate 
persistenti e gravi irregolarità nella gestione o
di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle 
finalità istituzionali o di accertato dissesto economico finanziario.
ARTICOLO 6
Indirizzi regionali e programmi di attività dei Consorzi

1.	I Consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi 
triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi 
definiti dalla Regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in 
altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive.

2.	Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per 
l’incentivazione dell’acquisizione di aree e la realizzazione di 
infrastrutture, la Regione può corrispondere ai Consorzi unicamente 
contributi ordinati alla realizzazione di interventi o azioni compresi 
nei programmi triennali di attività, previa dichiarazione di 
conformità di essi agli indirizzi regionali in materia di sviluppo 
delle attività produttive.
	Ai fini dei finanziamenti regionali hanno la priorità gli 
interventi o le attività che godono del concorso finanziario statale, 
dell’Unione Europea o di privati.

3.	I programmi triennali devono indicare:

ˆ	le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici 
interventi per realizzarle;

ˆ	le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di 
provvista;

ˆ	le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, 
riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine 
di ridurne i costi e migliorarne l’efficienza, nonché l’eventuale 
costituzione di società o Consorzi o la partecipazione ad essi per la 
gestione dei servizi consortili o per le attività di assistenza alle 
imprese.

4.	Il programma di attività e di organizzazione, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea, è comunicato 
all’Assessorato regionale alle Attività Produttive.

5.	L’Assessorato verifica la rispondenza delle azioni ed interventi 
previsti nel programma, agli indirizzi comunitari, statali e regionali 
di politica industriale o di sviluppo dei singoli settori produttivi, 
anche al fine di accertare la possibilità di attingere ad ausili 
finanziari regionali o di altra fonte pubblica per la loro 
realizzazione. La Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni 
dal ricevimento, decorsi i quali la conformità si intende verificata. 
La pronuncia ad esito positivo costituisce presupposto per 
l’ammissibilità al finanziamento degli interventi compresi nei 
programmi.
ARTICOLO 7
Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione

1.	I Consorzi, ai fini della formazione, dell’aggiornamento e della 
variazione del Piano Territoriale Consortile, predispongono un 
documento preliminare che argomenta e giustifica l’attività di 
pianificazione che intendono porre in essere e convocano, per l’esame, 
una Conferenza di Pianificazione.

2.	Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o loro 
delegati, degli Enti competenti a deliberare gli atti di 
pianificazione, ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta o 
assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate 
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta 
e gli assensi richiesti.

3.	Alla Conferenza di Pianificazione si applicano le disposizioni 
procedurali previste dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
in quanto compatibili.

4.	La proposta di Piano Territoriale Consortile, con il resoconto 
dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta Regionale 
che, entro venti giorni dal suo ricevimento, lo adotta esprimendo 
anche il proprio parere sugli eventuali dissensi registrati in sede di 
conferenza di pianificazione. Il Piano viene pubblicato per 30 giorni 
consecutivi presso la sede del Consorzio e, per estratto, presso le 
sedi della Provincia e dei Comuni interessati. Dell’avvenuto deposito 
è data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti nei Comuni 
interessati dal Piano e mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi 
Legali della Provincia. Entro i successivi 30 giorni Enti o privati 
possono presentare osservazioni. Il Piano viene trasmesso al Consiglio 
Regionale che lo approva, decidendo sui dissensi registrati in sede di 
Conferenza e sulle osservazioni di cui al precedente comma. 
Dell’approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.

	5.	I Piani Territoriali dei Consorzi hanno efficacia 
ventennale. Ad essi è conferito il valore di Piano Territoriale di 
Coordinamento di cui all’art. 5 della legge n. 1150/42.

	6.	I Piani Territoriali consortili sono attuati a mezzo di 
Piani dei singoli nuclei d’industrializzazione che, se conformi al 
Piano Territoriale, sono approvati direttamente dai Consorzi.

	7.	I Piani dei nuclei di industrializzazione possono anche 
essere adottati in variante al Piano Territoriale con le procedure 
previste per quest’ultimi.

	8.	I contenuti tecnici dei Piani Territoriali dei Consorzi e 
dei Piani di insediamento dei nuclei d’industrializzazione saranno 
definiti con provvedimento della Giunta Regionale.

	9.	I Piani approvati ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 6 marzo 
1978 n. 218 o della legge regionale n. 32/94, nel frattempo scaduti, 
sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validità di due 
anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi 
strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente 
legge.

	10.	Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della 
deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i 
comuni hanno l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle 
previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi 
territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni dei piani 
territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle degli 
strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o 
alle infrastrutture ad esse strumentali.

	11.	Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori 
compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, 
indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli sono 
espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del 
Consorzio, con la procedura di cui all’art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 
n. 218.

	12.	Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono 
assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, 
commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione.

	13.	I Consorzi rientrano nella libera proprietà delle aree o 
delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un 
anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i 
lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un anno, 
non abbiano pienamente iniziato l’attività. Il termine d’inizio e di 
fine dei lavori può essere prorogato dal Consorzio su motivata 
richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del C.d.A. 
dei Consorzi.

	14.	Nelle aree dei Consorzi dotate degli impianti e delle 
infrastrutture di tutela ambientale, previsti nel piano di 
insediamento del nucleo, le imprese sono esonerate dall’acquisizione 
di tutte le autorizzazioni previste da leggi regionali, necessarie 
alla realizzazione degli stabilimenti, eccezione fatta di quelle 
relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle in materia di 
inquinamento che non siano rese superflue dall’allaccio o 
dall’utilizzazione degli impianti o servizi consortili, nonché delle 
autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio. L’esonero non 
riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni richieste da leggi statali.

	15.	Ai fini della progettazione e della realizzazione degli 
interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono 
concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di 
programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le 
modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di 
partecipazione del comune o dei comuni interessati all’accordo di 
programma, ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti 
urbanistici, si applicano le norme di cui all’art. 27 commi 4 e 5 
della legge 8 giugno 1990
n. 142 e dell’art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e 
successive modifiche.

	16.	I Consorzi attestano la conformità dei progetti di 
insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle 
destinazioni d’uso alle previsioni del piano di insediamento del 
singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la costituzione di 
organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici tecnici dei 
comuni interessati.
ARTICOLO 8
Manutenzione e gestione delle opere
di urbanizzazione e delle infrastrutture

1.	La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, 
delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei 
nuclei industriali sono assicurate dai Consorzi anche attraverso 
apposite società di gestione, secondo le norme vigenti ed i 
regolamenti consortili, che determinano le quote a carico dei singoli 
beneficiari, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995 
n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341 e 
le modalità di riscossione, anche coattiva, ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32 convertito in legge 7 aprile 
1995 n. 104, prevedendone l’affidamento a società specializzate.

2.	La Regione, le Province, i Comuni e altri enti possono affidare 
ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione 
delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci 
esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.
ARTICOLO 9
Gestione economico-finanziaria

1.	I mezzi finanziari dei Consorzi provengono:

a)	dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti 
al momento della costituzione dei Consorzi stessi e successivamente;

b)	dagli interessi sugli investimenti finanziari;

c)	dai corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte;

d)	dai contributi della Regione, dello Stato, dell’Unione Europea e 
di qualsiasi altro ente pubblico o privato;

e)	da ogni altro provento comunque collegato all’attività 
consortile;

f)	da finanziamenti concessi da banche, per i quali possono prestare 
garanzia la Regione o gli enti locali.

2.	I Consorzi approvano entro il 31 ottobre di ogni anno il piano 
economico-finanziario per l’anno successivo.

3.	Il piano economico-finanziario e i programmi triennali di cui al 
comma 3 dell’art. 6 della presente legge sono inviati alla Giunta 
Regionale. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, 
li approva entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si 
intendono approvati. Il termine può essere interrotto una sola volta 
per la richiesta di chiarimenti od integrazioni.

4.	Il bilancio consuntivo è approvato dal Consorzio entro il 30 
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, previo 
controllo da parte del collegio dei revisori dei conti sulla sua 
conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze contabili ed è 
inviato alla Regione che lo approva nei termini e con le modalità 
previsti nel precedente comma 3.
ARTICOLO 10
Vigilanza regionale sui Consorzi

1.	Il controllo di gestione sull’attività dei Consorzi spetta al 
collegio dei revisori dei conti.

2.	La vigilanza sul funzionamento dei Consorzi è esercitata dalla 
Giunta Regionale, anche mediante l’acquisizione delle necessarie 
informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha per oggetto il 
rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. E’ 
escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione.

3.	In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso 
di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o 
di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi 
irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o 
del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato 
dissesto economico-finanziario, il Consiglio Regionale, su proposta 
della Giunta Regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi 
consortili e la nomina di un Commissario straordinario.

4.	La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata 
superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti 
gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata 
designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei 
partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, 
provvede il Commissario.
ARTICOLO 11
Unione Regionale dei Consorzi Industriali

1.	Fra i Consorzi Industriali delle Province di Potenza e Matera 
sarà costituita, con sede in Potenza, l’Unione regionale dei Consorzi 
per lo Sviluppo Industriale della Basilicata.

2.	La formale costituzione, attribuzione di competenze, 
organizzazione e funzionamento 
	dell’Unione Regionale dei Consorzi Industriali saranno stabilite 
dal relativo atto costitutivo, da adottarsi entro sessanta giorni 
dalla costituzione degli organi consortili ai sensi della presente 
legge.
ARTICOLO 12
Norme transitorie

1.	Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge 
il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della 
Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo 
Sviluppo Industriale della provincia di Potenza e di Matera che 
restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla 
ricostituzione di nuovi organi e nomina i Commissari ad acta.
2.	I Commissari ad acta, nel termine di 90 giorni, provvedono:

a)	ricostituire l’Assemblea con i soci aventi i requisiti previsti 
dall’art. 2 della presente legge;

b)	predisporre lo schema di statuto;

c)	determinare la quota nominale di partecipazione;

d)	convocare l’Assemblea per approvare lo statuto ed eleggere gli 
organi.

3.	I soci che, all’atto dello scioglimento degli organi dei 
Consorzi, non faranno più parte delle Assemblee ricostituite, possono 
richiedere ed ottenere il rimborso dal Consorzio delle quote nominali 
di partecipazione.
	Al fine di assicurare la restituzione di dette quote, i Consorzi 
possono richiedere alla Regione, a titolo di anticipazione, a 
decorrere dall’esercizio 1999, l’eventuale differenza tra quote di 
nuova iscrizione e quote di cessazione, con vincolo di restituzione 
entro i successivi sei mesi dalla data di anticipazione.

4.	La legge di bilancio per il 1999 prevederà un apposito capitolo 
ed uno specifico finanziamento per far fronte alle anticipazioni di 
cui al comma precedente.
ARTICOLO 13
Disposizioni finanziarie

I Consorzi per la loro attività in materia di sviluppo produttivo e 
d’attuazione di programmi possono ricevere dalla Regione appositi 
finanziamenti. Le leggi di bilancio stabiliranno l’entità delle 
risorse da assegnare ai Consorzi nell’ambito di piani, programmi o 
progetti.
ARTICOLO 14
Norma di abrogazione

1.	E’ abrogata la legge regionale n. 32/94.
ARTICOLO 15
Norma di abrogazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della 
Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 novembre 1998										
	DINARDO

Le Leggi Regionali

Home ] Su ]

Questo sito è stato realizzato da Antonio Stolfi.
Copyright © 2002 Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
Aggiornato il: