LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 3-11-1998
REGIONE BASILICATA
DISCIPLINA DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 64
del 6 novembre 1998 |
|
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE: |
ARTICOLO 1
Oggetto della Legge
1. La presente legge disciplina la struttura ed il funzionamento dei
Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi dell’art. 50
del DPR 6 marzo 1978 n. 218 o di successive leggi, in conformità ai
principi della legge 5 ottobre 1991 n. 317, del D.L. 20 maggio 1993,
n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n.
237, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto
1995 n. 341.
|
ARTICOLO 2
Natura e costituzione dei Consorzi
1. I Consorzi sono enti pubblici economici di promozione
dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive
nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento
dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di
diritto privato, anche attraverso la costituzione o la partecipazione
a società o Consorzi per la gestione dei servizi consortili, fatte
salve le funzioni amministrative relative ai bilanci, ai programmi di
attività, ai piani economico-finanziari, ai piani di assetto delle
aree produttive, alle espropriazioni, agli atti di organizzazione del
Consorzio e dei servizi consortili e all’esecuzione di lavori
pubblici. Sono soggetti di attività negoziale nella contrattazione
programmata nazionale e regionale.
2. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi e partecipare
agli stessi ciascuno con un proprio rappresentante:
a) i Comuni e le Province soci dei Consorzi esistenti prima
dell’entrata in vigore della presente legge, purché in regola con i
versamenti delle quote consortili;
b) le Province, le Comunità Montane e i Comuni nei cui territori
siano localizzati aree o nuclei di sviluppo industriale o il piano
regolatore consortile ne preveda la localizzazione;
c) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, le
Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e le
Organizzazioni Cooperative delle Province nelle quali i Consorzi hanno
sede;
d) le Università, le Associazioni di rappresentanza degli Istituti
di Credito operanti nel territorio regionale, gli Enti pubblici di
Ricerca Scientifica e le Società di Ricerca Scientifica partecipante
almeno per 1/3 da Enti Pubblici presenti nel territorio regionale;
e) i Comuni pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori
consortili ma dotati di aree produttive e che stipulino con il
Consorzio accordi per la gestione e/o la fornitura di servizi nelle
predette aree.
3. A ciascuna delle Associazioni degli Industriali è attribuita
un’ulteriore rappresentanza in seno all’Assemblea del Consorzio, nella
misura di un rappresentante ogni 5.000 o frazione superiore a 2.500 di
occupati nelle imprese insediate nelle aree industriali.
L’attribuzione a ciascuna Associazione della rappresentanza di cui
sopra è definita in ragione del numero degli occupati presso le
imprese aderenti a ciascuna Associazione.
4. I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, pur
inadempienti nel pagamento di quote di partecipazione o di quote di
funzionamento per le gestioni precedenti dei Consorzi, possono
partecipare ai Consorzi a condizione che provvedano a regolarizzare la
propria posizione prima di produrre l’istanza di partecipazione.
|
ARTICOLO 3
Costituzione di nuovi Consorzi
1. Per iniziativa dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, della
presente legge, può essere promossa la costituzione di nuovi Consorzi
Industriali, anche attraverso l’aggregazione o la disaggregazione di
territori compresi negli attuali Consorzi Provinciali.
2. La proposta di costituzione di nuovi Consorzi deve contenere la
precisa definizione dell’ambito territoriale di riferimento e gli atti
di adesione, formalmente adottati dai soggetti interessati. Il
processo costituente deve svilupparsi entro un termine massimo di 180
giorni dall’adozione del primo atto di adesione.
3. Il Consiglio Regionale, in rapporto alla programmazione
regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di autonomia
organizzativa corrispondenti alle funzioni assegnate dalla presente
legge, approva con legge regionale la costituzione di nuovi Consorzi,
disciplinando nel contempo la risoluzione dei rapporti eventualmente
preesistenti.
4. Previa intesa con la Regione e le Amministrazioni locali
interessate i territori posti in regioni finitime possono rientrare
nei comprensori di competenza dei Consorzi Industriali.
|
ARTICOLO 4
Funzioni dei Consorzi
1. I Consorzi svolgono le funzioni previste dal DPR 6 marzo 1978 n.
218, dalla legge 5 ottobre 1991 n. 317, dalla legge 19 luglio 1993 n.
237 ed, in particolare, quelle relative:
a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo
sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la
presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali,
nazionali e dell’Unione Europea;
b) alla promozione della ricerca, dell’innovazione tecnologica ed
assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa
all’innovazione tecnologica;
c) alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali e al loro
consolidamento;
d) all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, ed alla
progettazione di aree da attrezzare per insediamenti, industriali,
artigianali e commerciali e di servizi, ivi compresa la progettazione
e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché
l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive,
con particolare riguardo alla realizzazione di aree produttive e
commerciali ecologicamente attrezzate;
e) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di
lotti di aree attrezzate, alla costituzione nelle aree attrezzate di
fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali ed
artigianali, commerciali all’ingrosso, depositi e magazzini, nonché
per attività di servizi;
f) alla vendita ed alla locazione finanziaria alle imprese di
fabbricati e impianti nelle aree attrezzate;
g) alla realizzazione, su delega degli enti territoriali o di loro
Consorzi, delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate
per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere
per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite
convenzioni;
h) all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per
favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e dei
servizi;
i) alla progettazione, costruzione e gestione di impianti e servizi
di tutela ambientale, in particolare di depurazione, di discarica e di
trattamento e recupero dei rifiuti;
l) alla progettazione, realizzazione e alla gestione di impianti
tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione
e la gestione di altri impianti a rete;
m) alla progettazione, costruzione e gestione di interporti, centri
intermodali, porti ed aeroporti;
n) al recupero degli immobili industriali preesistenti ed
all’attuazione di programmi di reindustrializzazione;
o) alla realizzazione e alla gestione, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, di infrastrutture per l’industria, rustici
industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale
connesso alla produzione industriale;
p) alla progettazione, realizzazione e gestione di lavoratori
attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei
prodotti e per l’analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;
q) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro
trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi
dell’art. 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
r) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti
dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la
gestione degli impianti;
s) alla determinazione e riscossione di tariffe e dei contributi per
l’utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti
dai Consorzi.
|
ARTICOLO 5
Organizzazione dei Consorzi e statuto
1. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed
economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono
disciplinati dallo statuto e da regolamenti consortili. Lo statuto è
deliberato dall’assemblea consortile con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti ed è approvato dal Consiglio Regionale, su
proposta della Giunta Regionale, previo parere motivato della
Commissione Tecnico Consultiva, di cui all’art. 13 L.R. n. 9/86, entro
60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine di
60 giorni, lo Statuto si intende approvato.
2. Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) devono essere previsti quali organi l’Assemblea, il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori;
b) l’Assemblea è competente ad adottare lo Statuto, ad eleggere il
Presidente, anche al di fuori dei componenti l’Assemblea, il Consiglio
di Amministrazione, a deliberare sull’ammissione al Consorzio di nuovi
partecipanti e sull’esclusione di consorziati, a determinare la misura
delle quote di partecipazione o contributi per spese di funzionamento
a carico degli associati, ed i compensi dei componenti gli organi
consortili, ad approvare i regolamenti consortili nonché i piani
economico-finanziari, i bilanci ed i consuntivi;
c) il Consiglio di Amministrazione, composto di non più di sette
membri compreso il Presidente, è competente a compiere tutti gli atti
non riservati all’Assemblea attinenti alla gestione del Consorzio, tra
i quali, in particolare adotta i piani di assetto territoriali ed
attuativi dei nuclei industriali, approva i bilanci preventivi e
consuntivi e nomina il Direttore con compiti e responsabilità
stabiliti dallo statuto.
Il Direttore è scelto tra il personale di ruolo del
Consorzio con qualifica dirigenziale o è nominato mediante contratto a
termine, di durata non superiore a quella del Consiglio di
Amministrazione, tra esperti o professionisti estranei
all’amministrazione dell’Ente. Il Direttore ha la responsabilità
gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello
statuto, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il
Consorzio verso l’esterno per l’attuazione delle delibere del
Consiglio di Amministrazione, che la legge e lo statuto stesso non
abbiano riservato agli organi consortili. Spettano al Direttore,
secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure
di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti della
legislazione vigente. Lo statuto dovrà comunque garantire la presenza
di almeno un rappresentante delle Associazioni imprenditoriali in seno
al Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed
esercita i poteri affidatigli dallo Statuto o delegatigli dal
Consiglio di Amministrazione;
e) il Vicepresidente, eletto dal C.d.A. tra i propri componenti,
esercita i poteri affidati al Presidente dello Statuto in caso di
assenza o di impedimento di quest’ultimo;
f) il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di
cui uno con funzioni di presidente del Collegio, nominati dal
Consiglio Regionale tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili
secondo le modalità contenute nella L.R. 27/93, e svolge i compiti
indicati dai successivi art. 9 e 10.
3. Gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Ove
passati 30 giorni dalla scadenza non siano designati, eletti o
nominati i successori il Presidente della Giunta Regionale nomina un
Commissario ad Acta, che provvede entro novanta giorni. In ogni caso
gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria
amministrazione e quelli indifferibili e urgenti.
4. Gli statuti devono disciplinare altresì i requisiti e le modalità
di ammissione di nuovi partecipanti e le cause di esclusione dei
consorziati, i criteri per la gestione contabile e finanziaria e la
tipologia ed i contenuti dei regolamenti consortili, in particolare
per quel che concerne l’assegnazione delle aree e degli immobili,
l’accesso ai servizi consortili, la corresponsione delle tariffe e
l’individuazione delle modalità certe per la loro riscossione, la
gestione delle aree e delle infrastrutture nonché le ipotesi di
scioglimento degli organi consortili da parte del Consiglio Regionale,
con particolare riferimento all’accertata impossibilità di
funzionamento degli organi o di conflitti tra di essi o di riscontrate
persistenti e gravi irregolarità nella gestione o
di mancata approvazione dei bilanci o del mancato perseguimento delle
finalità istituzionali o di accertato dissesto economico finanziario.
|
ARTICOLO 6
Indirizzi regionali e programmi di attività dei Consorzi
1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi
triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi
definiti dalla Regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in
altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per
l’incentivazione dell’acquisizione di aree e la realizzazione di
infrastrutture, la Regione può corrispondere ai Consorzi unicamente
contributi ordinati alla realizzazione di interventi o azioni compresi
nei programmi triennali di attività, previa dichiarazione di
conformità di essi agli indirizzi regionali in materia di sviluppo
delle attività produttive.
Ai fini dei finanziamenti regionali hanno la priorità gli
interventi o le attività che godono del concorso finanziario statale,
dell’Unione Europea o di privati.
3. I programmi triennali devono indicare:
ˆ le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici
interventi per realizzarle;
ˆ le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di
provvista;
ˆ le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte,
riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine
di ridurne i costi e migliorarne l’efficienza, nonché l’eventuale
costituzione di società o Consorzi o la partecipazione ad essi per la
gestione dei servizi consortili o per le attività di assistenza alle
imprese.
4. Il programma di attività e di organizzazione, adottato dal
Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea, è comunicato
all’Assessorato regionale alle Attività Produttive.
5. L’Assessorato verifica la rispondenza delle azioni ed interventi
previsti nel programma, agli indirizzi comunitari, statali e regionali
di politica industriale o di sviluppo dei singoli settori produttivi,
anche al fine di accertare la possibilità di attingere ad ausili
finanziari regionali o di altra fonte pubblica per la loro
realizzazione. La Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni
dal ricevimento, decorsi i quali la conformità si intende verificata.
La pronuncia ad esito positivo costituisce presupposto per
l’ammissibilità al finanziamento degli interventi compresi nei
programmi.
|
ARTICOLO 7
Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione
1. I Consorzi, ai fini della formazione, dell’aggiornamento e della
variazione del Piano Territoriale Consortile, predispongono un
documento preliminare che argomenta e giustifica l’attività di
pianificazione che intendono porre in essere e convocano, per l’esame,
una Conferenza di Pianificazione.
2. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o loro
delegati, degli Enti competenti a deliberare gli atti di
pianificazione, ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta o
assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta
e gli assensi richiesti.
3. Alla Conferenza di Pianificazione si applicano le disposizioni
procedurali previste dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in quanto compatibili.
4. La proposta di Piano Territoriale Consortile, con il resoconto
dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta Regionale
che, entro venti giorni dal suo ricevimento, lo adotta esprimendo
anche il proprio parere sugli eventuali dissensi registrati in sede di
conferenza di pianificazione. Il Piano viene pubblicato per 30 giorni
consecutivi presso la sede del Consorzio e, per estratto, presso le
sedi della Provincia e dei Comuni interessati. Dell’avvenuto deposito
è data notizia al pubblico mediante affissione di manifesti nei Comuni
interessati dal Piano e mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi
Legali della Provincia. Entro i successivi 30 giorni Enti o privati
possono presentare osservazioni. Il Piano viene trasmesso al Consiglio
Regionale che lo approva, decidendo sui dissensi registrati in sede di
Conferenza e sulle osservazioni di cui al precedente comma.
Dell’approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
5. I Piani Territoriali dei Consorzi hanno efficacia
ventennale. Ad essi è conferito il valore di Piano Territoriale di
Coordinamento di cui all’art. 5 della legge n. 1150/42.
6. I Piani Territoriali consortili sono attuati a mezzo di
Piani dei singoli nuclei d’industrializzazione che, se conformi al
Piano Territoriale, sono approvati direttamente dai Consorzi.
7. I Piani dei nuclei di industrializzazione possono anche
essere adottati in variante al Piano Territoriale con le procedure
previste per quest’ultimi.
8. I contenuti tecnici dei Piani Territoriali dei Consorzi e
dei Piani di insediamento dei nuclei d’industrializzazione saranno
definiti con provvedimento della Giunta Regionale.
9. I Piani approvati ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 6 marzo
1978 n. 218 o della legge regionale n. 32/94, nel frattempo scaduti,
sono riapprovati con la presente legge ed hanno una validità di due
anni. Entro tale termine i Consorzi provvederanno ad adottare i nuovi
strumenti di Pianificazione, con le procedure previste dalla presente
legge.
10. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della
deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i
comuni hanno l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle
previsioni dei piani territoriali che riguardano i rispettivi
territori. Decorso inutilmente tale termine le previsioni dei piani
territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle degli
strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o
alle infrastrutture ad esse strumentali.
11. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori
compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli sono
espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del
Consorzio, con la procedura di cui all’art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978
n. 218.
12. Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono
assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali,
commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione.
13. I Consorzi rientrano nella libera proprietà delle aree o
delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un
anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i
lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un anno,
non abbiano pienamente iniziato l’attività. Il termine d’inizio e di
fine dei lavori può essere prorogato dal Consorzio su motivata
richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del C.d.A.
dei Consorzi.
14. Nelle aree dei Consorzi dotate degli impianti e delle
infrastrutture di tutela ambientale, previsti nel piano di
insediamento del nucleo, le imprese sono esonerate dall’acquisizione
di tutte le autorizzazioni previste da leggi regionali, necessarie
alla realizzazione degli stabilimenti, eccezione fatta di quelle
relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle in materia di
inquinamento che non siano rese superflue dall’allaccio o
dall’utilizzazione degli impianti o servizi consortili, nonché delle
autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio. L’esonero non
riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni richieste da leggi statali.
15. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli
interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono
concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di
programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le
modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di
partecipazione del comune o dei comuni interessati all’accordo di
programma, ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti
urbanistici, si applicano le norme di cui all’art. 27 commi 4 e 5
della legge 8 giugno 1990
n. 142 e dell’art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e
successive modifiche.
16. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di
insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle
destinazioni d’uso alle previsioni del piano di insediamento del
singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la costituzione di
organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici tecnici dei
comuni interessati.
|
ARTICOLO 8
Manutenzione e gestione delle opere
di urbanizzazione e delle infrastrutture
1. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione,
delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei
nuclei industriali sono assicurate dai Consorzi anche attraverso
apposite società di gestione, secondo le norme vigenti ed i
regolamenti consortili, che determinano le quote a carico dei singoli
beneficiari, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995
n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341 e
le modalità di riscossione, anche coattiva, ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del D.L. 8 febbraio 1995 n. 32 convertito in legge 7 aprile
1995 n. 104, prevedendone l’affidamento a società specializzate.
2. La Regione, le Province, i Comuni e altri enti possono affidare
ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione
delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci
esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.
|
ARTICOLO 9
Gestione economico-finanziaria
1. I mezzi finanziari dei Consorzi provengono:
a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti
al momento della costituzione dei Consorzi stessi e successivamente;
b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
c) dai corrispettivi percepiti in relazione alle attività svolte;
d) dai contributi della Regione, dello Stato, dell’Unione Europea e
di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
e) da ogni altro provento comunque collegato all’attività
consortile;
f) da finanziamenti concessi da banche, per i quali possono prestare
garanzia la Regione o gli enti locali.
2. I Consorzi approvano entro il 31 ottobre di ogni anno il piano
economico-finanziario per l’anno successivo.
3. Il piano economico-finanziario e i programmi triennali di cui al
comma 3 dell’art. 6 della presente legge sono inviati alla Giunta
Regionale. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale,
li approva entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si
intendono approvati. Il termine può essere interrotto una sola volta
per la richiesta di chiarimenti od integrazioni.
4. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consorzio entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, previo
controllo da parte del collegio dei revisori dei conti sulla sua
conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze contabili ed è
inviato alla Regione che lo approva nei termini e con le modalità
previsti nel precedente comma 3.
|
ARTICOLO 10
Vigilanza regionale sui Consorzi
1. Il controllo di gestione sull’attività dei Consorzi spetta al
collegio dei revisori dei conti.
2. La vigilanza sul funzionamento dei Consorzi è esercitata dalla
Giunta Regionale, anche mediante l’acquisizione delle necessarie
informazioni dal Collegio dei revisori dei conti ed ha per oggetto il
rispetto degli indirizzi regionali e la regolarità della gestione. E’
escluso qualsiasi controllo sui singoli atti di gestione.
3. In coerenza con le previsioni degli statuti consortili, nel caso
di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o
di conflitti tra organi o di riscontrate persistenti e gravi
irregolarità nella gestione o di mancata approvazione dei bilanci o
del mancato perseguimento delle finalità istituzionali o di accertato
dissesto economico-finanziario, il Consiglio Regionale, su proposta
della Giunta Regionale, delibera lo scioglimento di uno o più organi
consortili e la nomina di un Commissario straordinario.
4. La gestione commissariale non può in nessun caso avere durata
superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti
gli organi di amministrazione ordinaria. In caso di mancata
designazione di propri rappresentanti da parte di taluno dei
partecipanti, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
provvede il Commissario.
|
ARTICOLO 11
Unione Regionale dei Consorzi Industriali
1. Fra i Consorzi Industriali delle Province di Potenza e Matera
sarà costituita, con sede in Potenza, l’Unione regionale dei Consorzi
per lo Sviluppo Industriale della Basilicata.
2. La formale costituzione, attribuzione di competenze,
organizzazione e funzionamento
dell’Unione Regionale dei Consorzi Industriali saranno stabilite
dal relativo atto costitutivo, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla costituzione degli organi consortili ai sensi della presente
legge.
|
ARTICOLO 12
Norme transitorie
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della
Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo
Sviluppo Industriale della provincia di Potenza e di Matera che
restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla
ricostituzione di nuovi organi e nomina i Commissari ad acta.
2. I Commissari ad acta, nel termine di 90 giorni, provvedono:
a) ricostituire l’Assemblea con i soci aventi i requisiti previsti
dall’art. 2 della presente legge;
b) predisporre lo schema di statuto;
c) determinare la quota nominale di partecipazione;
d) convocare l’Assemblea per approvare lo statuto ed eleggere gli
organi.
3. I soci che, all’atto dello scioglimento degli organi dei
Consorzi, non faranno più parte delle Assemblee ricostituite, possono
richiedere ed ottenere il rimborso dal Consorzio delle quote nominali
di partecipazione.
Al fine di assicurare la restituzione di dette quote, i Consorzi
possono richiedere alla Regione, a titolo di anticipazione, a
decorrere dall’esercizio 1999, l’eventuale differenza tra quote di
nuova iscrizione e quote di cessazione, con vincolo di restituzione
entro i successivi sei mesi dalla data di anticipazione.
4. La legge di bilancio per il 1999 prevederà un apposito capitolo
ed uno specifico finanziamento per far fronte alle anticipazioni di
cui al comma precedente.
|
ARTICOLO 13
Disposizioni finanziarie
I Consorzi per la loro attività in materia di sviluppo produttivo e
d’attuazione di programmi possono ricevere dalla Regione appositi
finanziamenti. Le leggi di bilancio stabiliranno l’entità delle
risorse da assegnare ai Consorzi nell’ambito di piani, programmi o
progetti.
|
ARTICOLO 14
Norma di abrogazione
1. E’ abrogata la legge regionale n. 32/94.
|
ARTICOLO 15
Norma di abrogazione
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 3 novembre 1998
DINARDO
|

|