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Titolo IV
GESTIONE
E CONTABILITA'
CAPO
I
GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
ART.24
(Criteri informatori della gestione)
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La gestione del Consorzio persegue le finalità indicate
nello Statuto e nella legge regionale 3 novembre 1998 n.41 ed il pareggio
del bilancio, inteso come equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie e,
nel conto economico, tra costi e ricavi, ivi comprese le contribuzioni degli
enti partecipanti.
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Il Consiglio di Amministrazione disciplina con deliberazione
adottata ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, in conformità alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed ai principi
contabili generalmente accettati, le procedure per la tenuta della
contabilità e per la conservazione dei documenti.
ART.25
(Programmazione
dell’attività del Consorzio)
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Le scelte e gli obiettivi perseguiti dal Consorzio, in
attuazione delle finalità previste dallo Statuto, e nel rispetto degli
indirizzi definiti dalla Regione, sono contenuti nel piano triennale di
attività e nel bilancio preventivo annuale.
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Il piano triennale di attività ed il bilancio preventivo
annuale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati
dall’Assemblea, e quindi comunicati all’Assessorato Regionale Attività
Produttive. Essi sono aggiornati, se del caso, annualmente in occasione
della predisposizione del bilancio di previsione annuale.
ART.26
(Bilancio di previsione ed esercizio finanziario)
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L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno
solare.
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Il bilancio di previsione annuale, predisposto in pareggio,
viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, trasmesso al Collegio
dei Revisori dei Conti per il parere. Il bilancio deve essere reso disponibile per preventiva consultazione da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti almeno 15 giorni prima della dell’Assemblea del Consorzio, convocata in seduta ordinaria, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
ART.27
(Bilancio consuntivo)
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La proposta di bilancio consuntivo, comprensivo del conto
economico, della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la
relazione illustrativa e tutti gli allegati, viene presentata dal Direttore
al Consiglio di Amministrazione entro il 15 MARZO dell’anno successivo.
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Il bilancio consuntivo è adottato dal Consiglio di
Amministrazione entro il 31 MARZO, è trasmesso immediatamente al Collegio
dei revisori dei conti che predispone, nei successivi 15 giorni, la
relazione di accompagnamento ed è inviato alla Regione per l’approvazione
prevista dall’art. 9 della legge regionale 3 novembre 1998 n.41.
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In caso di perdita di esercizio, il Consiglio analizza le
cause che l’hanno determinata ed indica le proposte per la copertura nonché
i provvedimenti adottati o da adottare per ricondurre in equilibrio la
gestione.
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In caso di utile d’esercizio, il Consiglio deve indicare
gli accantonamenti predisposti e proporre le modalità di utilizzazione
dell’autofinanziamento conseguito.
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Entro il 30 aprile il bilancio adottato, unitamente alla
relazione del Collegio dei revisori dei conti, deve essere reso disponibile
per la consultazione da parte dei rappresentanti degli enti consorziati.
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L’Assemblea del Consorzio, convocata entro il successivo 30
APRILE, approva in seduta ordinaria il bilancio consuntivo. In caso di
rinvio del bilancio al Consiglio di Amministrazione, per chiarimenti e
rettifiche, l’approvazione deve avvenire entro il 30 giugno.
ART.28
(Norma
di salvaguardia)
Per tutto quanto non
previsto nel presente Regolamento si rimanda alle leggi Comunitarie, Nazionali e
Regionali.
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