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TITOLO
III
DISCIPLINA
DEI SERVIZI CONSORTILI
CAPO I
SERVIZIO IDRICO
ART.15
(Generalità)
-
Il
servizio di approvvigionamento, di distribuzione e di fornitura dell’acqua
per usi civili, industriali ed artigianali all’interno dei nuclei di
industrializzazione è gestito dal Consorzio, direttamente o a mezzo di
società all’uopo costituite o di concessioni di realizzazione e gestione
degli impianti.
-
La
distribuzione ed erogazione dell’acqua alle imprese insediate, da parte
del Consorzio e degli eventuali soggetti gestori dei servizi consortili,
avviene mediante contratti di fornitura disciplinati da specifiche
disposizioni integrative ed attuative adottate dal Consiglio di
Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, in conformità
ai principi e criteri enunciati nei successivi articoli di questo capo.
ART.16
(Natura degli atti)
-
I
rapporti tra il Consorzio e gli utenti dei servizi idrici sono disciplinati
da contratti di fornitura.
-
Eventuali
concessioni di derivazione da acque pubbliche gestite dal Consorzio sono
assentite e disciplinate mediante convenzioni.
-
La
durata dei contratti e delle eventuali concessioni è, di norma, pluriennale
ed è stabilita, in via generale e per tipologie di usi, mediante apposite
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del
precedente art. 1, comma 2. Con le medesime deliberazioni il Consiglio
disciplina tutti gli aspetti dei rapporti tra il Consorzio, o il soggetto
gestore, e gli utenti ed i concessionari ed approva gli schemi tipo dei
contratti e delle convenzioni.
-
Nei
contratti e nelle convenzioni sono stabiliti, tra l’altro:
-
la
durata del contratto e le modalità di rinnovo e di disdetta;
-
i
costi di allaccio, compresi quelli relativi alle servitù, agli espropri ed
ai lavori eventualmente necessari per la realizzazione dell’allacciamento;
-
le
prescrizioni relative allo scarico delle acque bianche ed alla depurazione e
smaltimento delle acque di rifiuto nel rispetto delle vigenti norme, in
conformità al successivo CAPO II;
-
i
quantitativi minimi e massimi che saranno attinti, con l’impegno a
corrispondere un canone forfetario corrispondente al prezzo del quantitativo
minimo.
-
i
canoni e le tariffe relativi alla fornitura o alla derivazione dell’acqua;
-
eventuali
specifiche prescrizioni relative al singolo impianto produttivo;
-
le
cause di risoluzione e le conseguenti interruzioni della fornitura e della
captazione;
-
i
comportamenti da tenersi dagli utenti e dai concessionari nella gestione e
manutenzione degli impianti idrici all’interno delle rispettive aree e
strutture produttive, ivi compresa l’installazione e manutenzione di
bocche antincendio;
-
le
penali da applicarsi in caso di violazione degli obblighi contrattuali e
convenzionali;
-
le
volture dei contratti e delle convenzioni in caso di cessioni delle imprese
o delle aziende;
-
l’osservanza
da parte del Consorzio delle norme contenute nella carta del servizio
pubblico di fornitura idrica.
ART.17
(Divieto di captazione)
-
E’
vietata la captazione di acque sotterranee o superficiali dalle sorgenti o
dalle falde acquifere di pertinenza dei nuclei di industrializzazione senza
la previa autorizzazione del Consorzio e degli altri enti istituzionalmente
competenti. Il procedimento autorizzatorio è disciplinato mediante apposite
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le autorizzazioni sono
rilasciate mediante convenzioni che disciplinano gli obblighi dell’impresa
autorizzata.
-
Gli
uffici tecnici del Consorzio assicurano l’osservanza del divieto anche
mediante ispezioni all’interno delle aree di pertinenza degli impianti
produttivi. In caso di accertata violazione riferiscono al Direttore
Generale che diffida il titolare
dell’impresa che comunque si giova della captazione abusiva a porre
termine all’abuso ed a rimuovere gli impianti abusivi. Decorso inutilmente
il termine dichiarano l’inadempienza agli obblighi assunti nella
convenzione stipulata dal Consorzio, comunicano la violazione all’autorità
amministrativa competente in materia e
rimettono al Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione
Generale del Consorzio la valutazione sulla risolvibilità per gravi
inadempimenti della convenzione di insediamento e/o di assegnazione e
l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme
in materia di captazioni abusive.
ART.18
(Canoni e tariffe)
-
Il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio disciplina con proprie
deliberazioni periodiche i canoni e le tariffe per la fornitura, la
derivazione e la captazione dell’acqua, in particolare per quanto attiene:
-
alla
misura ed all’articolazione dei canoni;
-
alla
misura ed all’articolazione delle tariffe, che debbono essere correlate ai
consumi dell’acqua misurati mediante apposite apparecchiature installate e
controllate dal Consorzio;
-
alle
modalità di pagamento, alle morosità ed alle forme di esazione anche
coattiva da parte del Consorzio o del soggetto da esso incaricato della
gestione, nel rispetto dei principi contenuti nella Carta del servizio
pubblico idrico;
-
ai
contributi da porsi a carico delle imprese nel caso sia necessario
espropriare aree, imporre servitù o realizzare particolari impianti o
condutture per realizzare l’allacciamento.
CAPO II
SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE
ART.19
(Servizi di smaltimento
e depurazione delle acque)
-
Il
Consorzio gestisce, direttamente o a mezzo di società partecipata o di
concessionario o con appalti esterni, i servizi di scarico e depurazione
delle acque, mediante proprie reti ed impianti di raccolta, trattamento e
smaltimento delle acque.
-
Le
imprese localizzate nei nuclei di industrializzazione sono tenute a servirsi
delle reti e, ove esistono, degli impianti di depurazione consortili per il
trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico utilizzate nelle attività
produttive salvo che non dispongano di impianti aziendali di depurazione.
Sono tenute, altresì, salvo esonero da parte del Consorzio, ad immettere le
acque bianche e le acque nere nelle reti fognarie consortili.
ART.20
(Autorizzazioni agli
scarichi)
-
Lo
scarico delle acque bianche, nere e depurate, nelle fognature e
l’allacciamento all’impianto consortile di depurazione, ove esiste, è
subordinato ad autorizzazione del Consorzio.
-
Il
Consiglio di Amministrazione disciplina con deliberazioni,
adottate su proposta del Direttore Generale,
ai sensi dell’art.1, comma 2, i procedimenti autorizzatori per i
diversi tipi di acque, la durata e le specifiche prescrizioni da inserire
negli atti autorizzativi, in particolare prevedendo che le imprese
interessate presentino relazioni dettagliate sui processi di lavorazione e
subordinando il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione della
conformità dei processi di lavorazione e trattamento alle vigenti norme in
materia di inquinamento idrico. Nelle disposizioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione dovranno inoltre esser disciplinate, tra l’altro, le
autorizzazioni cumulative per più imprese, le caratteristiche degli
impianti aziendali di depurazione, le soglie di accettabilità delle acque
industriali affluenti nella fognatura consortile, la voltura delle
autorizzazioni, le variazioni nelle utenze, le prescrizioni per gli impianti
interni alle imprese e gli allacciamenti alle fognature consortili o
all’impianto di depurazione consortile, le apparecchiature di controllo e
misura, l’accertamento delle infrazioni, la revoca delle autorizzazioni e
la interruzione dei servizi, le penali da corrispondere dagli utenti in caso
di infrazioni o di ritardato pagamento dei canoni di utenza.
ART.21
(Gestione dei servizi e
rapporti di utenza)
-
Il
Consorzio, direttamente o a mezzo del soggetto gestore, assicura la gestione
tecnica ed amministrativa dei servizi di fognatura e, ove esistono, degli
impianti di trattamento delle acque. Se il servizio è gestito direttamente
dal Consorzio è organizzato mediante regolamenti di servizio predisposti
dal Direttore Generale ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ove il
servizio sia affidato a società miste o a concessionari è organizzato
mediante convenzioni da stipularsi tra il Consorzio ed il soggetto gestore.
Nei regolamenti di servizio e nelle convenzioni di servizio sono, in
particolare, disciplinati i controlli, la raccolta di campioni, gli impianti
di misurazione, le modalità di fatturazione.
-
Ai
fini della funzionalità del servizio e delle reti gli agenti addetti alla
fognatura e depurazione possono accedere nelle aree e nei locali delle
imprese al fine di ispezionarne gli impianti idrici ed accertarne la
conformità alle norme ed alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
All’esito delle ispezioni il Direttore Generale del Consorzio o il
soggetto gestore possono impartire all’impresa interessata prescrizioni
tecniche vincolanti per l’adeguamento degli impianti aziendali alle
vigenti norme o alle necessità di funzionamento ottimale, anche al fine di
evitare dispersioni e danni.
-
Il
Consiglio di Amministrazione determina, periodicamente, con proprie
deliberazioni, adottate ai sensi del precedente art. 1, comma 2, i canoni di
utenza per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque.
CAPO III
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
ART.22
(Organizzazione del
servizio)
-
Il
Consorzio organizza direttamente, o a mezzo di appalti di servizi o a mezzo
di convenzioni con i Comuni nel cui territorio ricadono i nuclei di
industrializzazione lo smaltimento dei rifiuti, dei diversi tipi, prodotti
nell’ambito delle aree di industrializzazione.
-
Ove
il servizio sia svolto direttamente il Consiglio di Amministrazione
disciplina, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 1,
comma 2, le modalità di svolgimento nonché i canoni da corrispondersi
dalle imprese insediate nei singoli nuclei di industrializzazione.
-
Il
servizio può essere affidato, a seguito di procedure di evidenza pubblica,
ad imprese specializzate nel settore. In tal caso la gestione è
disciplinata nella convenzione di affidamento del servizio.
-
Ove
il servizio sia affidato ai Comuni territorialmente competenti o a soggetti
da essi incaricati il servizio è disciplinato dalle convenzioni di
organizzazione di cui al precedente comma 1.
CAPO IV
RISCOSSIONE DEI CANONI E DELLE TARIFFE
ART.23
(Procedure di
riscossione e sanzionatorie)
-
Il
Consiglio di Amministrazione, mediante deliberazioni adottate ai sensi del
precedente articolo 1, comma 2, disciplina:
-
le
procedure ed i criteri per la riscossione ordinaria dei contributi annuali
alle spese di gestione del Consorzio e per la fruizione dei servizi
consortili da parte delle imprese insediate;
-
le
procedure per la riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale 3 novembre 1998 n. 41;
le procedure per coordinare,
nei casi più gravi, le procedure di riscossione coattiva con le procedure
sanzionatorie di risoluzione dei contratti o di revoca delle autorizzazioni
concernenti la fornitura dei servizi consortili.
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