CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

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Titolo III
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TITOLO III

DISCIPLINA DEI SERVIZI CONSORTILI

CAPO I

SERVIZIO IDRICO

ART.15

(Generalità)

  1. Il servizio di approvvigionamento, di distribuzione e di fornitura dell’acqua per usi civili, industriali ed artigianali all’interno dei nuclei di industrializzazione è gestito dal Consorzio, direttamente o a mezzo di società all’uopo costituite o di concessioni di realizzazione e gestione degli impianti.

  2. La distribuzione ed erogazione dell’acqua alle imprese insediate, da parte del Consorzio e degli eventuali soggetti gestori dei servizi consortili, avviene mediante contratti di fornitura disciplinati da specifiche disposizioni integrative ed attuative adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, in conformità ai principi e criteri enunciati nei successivi articoli di questo capo.

ART.16

(Natura degli atti)

  1. I rapporti tra il Consorzio e gli utenti dei servizi idrici sono disciplinati da contratti di fornitura.

  2. Eventuali concessioni di derivazione da acque pubbliche gestite dal Consorzio sono assentite e disciplinate mediante convenzioni.

  3. La durata dei contratti e delle eventuali concessioni è, di norma, pluriennale ed è stabilita, in via generale e per tipologie di usi, mediante apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del precedente art. 1, comma 2. Con le medesime deliberazioni il Consiglio disciplina tutti gli aspetti dei rapporti tra il Consorzio, o il soggetto gestore, e gli utenti ed i concessionari ed approva gli schemi tipo dei contratti e delle convenzioni.

  4. Nei contratti e nelle convenzioni sono stabiliti, tra l’altro:

  1. la durata del contratto e le modalità di rinnovo e di disdetta;

  2. i costi di allaccio, compresi quelli relativi alle servitù, agli espropri ed ai lavori eventualmente necessari per la realizzazione dell’allacciamento;

  3. le prescrizioni relative allo scarico delle acque bianche ed alla depurazione e smaltimento delle acque di rifiuto nel rispetto delle vigenti norme, in conformità al successivo CAPO II;

  4. i quantitativi minimi e massimi che saranno attinti, con l’impegno a corrispondere un canone forfetario corrispondente al prezzo del quantitativo minimo.

  5. i canoni e le tariffe relativi alla fornitura o alla derivazione dell’acqua;

  6. eventuali specifiche prescrizioni relative al singolo impianto produttivo;

  7. le cause di risoluzione e le conseguenti interruzioni della fornitura e della captazione;

  8. i comportamenti da tenersi dagli utenti e dai concessionari nella gestione e manutenzione degli impianti idrici all’interno delle rispettive aree e strutture produttive, ivi compresa l’installazione e manutenzione di bocche antincendio;

  9. le penali da applicarsi in caso di violazione degli obblighi contrattuali e convenzionali;

  10. le volture dei contratti e delle convenzioni in caso di cessioni delle imprese o delle aziende;

  11. l’osservanza da parte del Consorzio delle norme contenute nella carta del servizio pubblico di fornitura idrica.

ART.17

(Divieto di captazione)

  1. E’ vietata la captazione di acque sotterranee o superficiali dalle sorgenti o dalle falde acquifere di pertinenza dei nuclei di industrializzazione senza la previa autorizzazione del Consorzio e degli altri enti istituzionalmente competenti. Il procedimento autorizzatorio è disciplinato mediante apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le autorizzazioni sono rilasciate mediante convenzioni che disciplinano gli obblighi dell’impresa autorizzata.

  2. Gli uffici tecnici del Consorzio assicurano l’osservanza del divieto anche mediante ispezioni all’interno delle aree di pertinenza degli impianti produttivi. In caso di accertata violazione riferiscono al Direttore Generale che diffida il titolare dell’impresa che comunque si giova della captazione abusiva a porre termine all’abuso ed a rimuovere gli impianti abusivi. Decorso inutilmente il termine dichiarano l’inadempienza agli obblighi assunti nella convenzione stipulata dal Consorzio, comunicano la violazione all’autorità amministrativa competente in materia e rimettono al Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale del Consorzio la valutazione sulla risolvibilità per gravi inadempimenti della convenzione di insediamento e/o di assegnazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme in materia di captazioni abusive.

ART.18

(Canoni e tariffe)

 

  1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio disciplina con proprie deliberazioni periodiche i canoni e le tariffe per la fornitura, la derivazione e la captazione dell’acqua, in particolare per quanto attiene:

  1. alla misura ed all’articolazione dei canoni;

  2. alla misura ed all’articolazione delle tariffe, che debbono essere correlate ai consumi dell’acqua misurati mediante apposite apparecchiature installate e controllate dal Consorzio;

  3. alle modalità di pagamento, alle morosità ed alle forme di esazione anche coattiva da parte del Consorzio o del soggetto da esso incaricato della gestione, nel rispetto dei principi contenuti nella Carta del servizio pubblico idrico;

  4. ai contributi da porsi a carico delle imprese nel caso sia necessario espropriare aree, imporre servitù o realizzare particolari impianti o condutture per realizzare l’allacciamento.

CAPO II

SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE

ART.19

(Servizi di smaltimento e depurazione delle acque)

  1. Il Consorzio gestisce, direttamente o a mezzo di società partecipata o di concessionario o con appalti esterni, i servizi di scarico e depurazione delle acque, mediante proprie reti ed impianti di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque.

  2. Le imprese localizzate nei nuclei di industrializzazione sono tenute a servirsi delle reti e, ove esistono, degli impianti di depurazione consortili per il trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico utilizzate nelle attività produttive salvo che non dispongano di impianti aziendali di depurazione. Sono tenute, altresì, salvo esonero da parte del Consorzio, ad immettere le acque bianche e le acque nere nelle reti fognarie consortili.

ART.20

(Autorizzazioni agli scarichi)

  1. Lo scarico delle acque bianche, nere e depurate, nelle fognature e l’allacciamento all’impianto consortile di depurazione, ove esiste, è subordinato ad autorizzazione del Consorzio.

  2. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con deliberazioni, adottate su proposta del Direttore Generale, ai sensi dell’art.1, comma 2, i procedimenti autorizzatori per i diversi tipi di acque, la durata e le specifiche prescrizioni da inserire negli atti autorizzativi, in particolare prevedendo che le imprese interessate presentino relazioni dettagliate sui processi di lavorazione e subordinando il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione della conformità dei processi di lavorazione e trattamento alle vigenti norme in materia di inquinamento idrico. Nelle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dovranno inoltre esser disciplinate, tra l’altro, le autorizzazioni cumulative per più imprese, le caratteristiche degli impianti aziendali di depurazione, le soglie di accettabilità delle acque industriali affluenti nella fognatura consortile, la voltura delle autorizzazioni, le variazioni nelle utenze, le prescrizioni per gli impianti interni alle imprese e gli allacciamenti alle fognature consortili o all’impianto di depurazione consortile, le apparecchiature di controllo e misura, l’accertamento delle infrazioni, la revoca delle autorizzazioni e la interruzione dei servizi, le penali da corrispondere dagli utenti in caso di infrazioni o di ritardato pagamento dei canoni di utenza.

ART.21

(Gestione dei servizi e rapporti di utenza)

  1. Il Consorzio, direttamente o a mezzo del soggetto gestore, assicura la gestione tecnica ed amministrativa dei servizi di fognatura e, ove esistono, degli impianti di trattamento delle acque. Se il servizio è gestito direttamente dal Consorzio è organizzato mediante regolamenti di servizio predisposti dal Direttore Generale ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ove il servizio sia affidato a società miste o a concessionari è organizzato mediante convenzioni da stipularsi tra il Consorzio ed il soggetto gestore. Nei regolamenti di servizio e nelle convenzioni di servizio sono, in particolare, disciplinati i controlli, la raccolta di campioni, gli impianti di misurazione, le modalità di fatturazione.

  2. Ai fini della funzionalità del servizio e delle reti gli agenti addetti alla fognatura e depurazione possono accedere nelle aree e nei locali delle imprese al fine di ispezionarne gli impianti idrici ed accertarne la conformità alle norme ed alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. All’esito delle ispezioni il Direttore Generale del Consorzio o il soggetto gestore possono impartire all’impresa interessata prescrizioni tecniche vincolanti per l’adeguamento degli impianti aziendali alle vigenti norme o alle necessità di funzionamento ottimale, anche al fine di evitare dispersioni e danni.

  3. Il Consiglio di Amministrazione determina, periodicamente, con proprie deliberazioni, adottate ai sensi del precedente art. 1, comma 2, i canoni di utenza per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque.

CAPO III

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

 

ART.22

(Organizzazione del servizio)

  1. Il Consorzio organizza direttamente, o a mezzo di appalti di servizi o a mezzo di convenzioni con i Comuni nel cui territorio ricadono i nuclei di industrializzazione lo smaltimento dei rifiuti, dei diversi tipi, prodotti nell’ambito delle aree di industrializzazione.

  2. Ove il servizio sia svolto direttamente il Consiglio di Amministrazione disciplina, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, le modalità di svolgimento nonché i canoni da corrispondersi dalle imprese insediate nei singoli nuclei di industrializzazione.

  3. Il servizio può essere affidato, a seguito di procedure di evidenza pubblica, ad imprese specializzate nel settore. In tal caso la gestione è disciplinata nella convenzione di affidamento del servizio.

  4. Ove il servizio sia affidato ai Comuni territorialmente competenti o a soggetti da essi incaricati il servizio è disciplinato dalle convenzioni di organizzazione di cui al precedente comma 1.

CAPO IV

RISCOSSIONE DEI CANONI E DELLE TARIFFE

ART.23

(Procedure di riscossione e sanzionatorie)

  1. Il Consiglio di Amministrazione, mediante deliberazioni adottate ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, disciplina:

  1. le procedure ed i criteri per la riscossione ordinaria dei contributi annuali alle spese di gestione del Consorzio e per la fruizione dei servizi consortili da parte delle imprese insediate;

  2. le procedure per la riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41;

le procedure per coordinare, nei casi più gravi, le procedure di riscossione coattiva con le procedure sanzionatorie di risoluzione dei contratti o di revoca delle autorizzazioni concernenti la fornitura dei servizi consortili.

 

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