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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO
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Art.
4
(I
soci)
Possono partecipare al Consorzio, ciascuno con un proprio
rappresentante: a)
la Provincia di Potenza ed i
Comuni già soci del Consorzio prima dell’entrata in vigore della L.R. 3
novembre 1998 n. 41, purché in regola con i versamenti delle quote consortili; b)
le Province, le Comunità Montane ed i Comuni nei cui territori siano
localizzati aree o nuclei di sviluppo industriale, o nei quali il piano
regolatore consortile ne preveda la localizzazione; c)
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
nonché le Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e
le Organizzazioni Cooperative della provincia di Potenza presenti nel C.N.E.L.; d)
le Università, le Associazioni di rappresentanza degli Istituti di
Credito operanti nel territorio regionale, gli Enti Pubblici di ricerca
scientifica e le Società di ricerca scientifica partecipate almeno per un terzo
da Enti pubblici presenti nel territorio regionale; e)
i Comuni, pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori
consortili, ma dotati di aree produttive, che stipulino con il Consorzio accordi
per la gestione e o per la fornitura di servizi nelle predette aree. I
soggetti innanzi indicati, pur inadempienti nel pagamento di quote di
partecipazione o di funzionamento per le gestioni del Consorzio antecedenti
all’entrata in vigore della L.R. 3 novembre 1998 n. 41, possono partecipare
allo stesso, a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione
prima di produrre l’istanza di partecipazione. A ciascuna delle Associazioni imprenditoriali è attribuita
un’ulteriore rappresentanza, in seno all’Assemblea del Consorzio, nella
misura di un rappresentante ogni 5.000 o frazione superiore a 2.500 di occupati
nelle imprese insediate nelle aree industriali. L’attribuzione a ciascuna Associazione di tale rappresentanza è
definita in ragione del numero degli occupati presso le imprese alla stessa
aderenti. Le Associazioni dovranno corrispondere tante quote di
partecipazione quanti sono i propri
rappresentanti designati in seno all’Assemblea del Consorzio. Ai legali rappresentanti delle suddette Associazioni è fatto
obbligo di produrre, in occasione dell’elezione del Presidente e degli altri
componenti del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, preventiva
dichiarazione attestante il numero esatto, riferito al 31 dicembre dell’anno
precedente, degli occupati nelle imprese insediate negli Agglomerati Industriali
ed alle stesse aderenti. In mancanza di tale dichiarazione, alle predette Associazioni è riconosciuto un solo rappresentante.
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