CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

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Articolo 4
Orario Uffici:Lunedì - Venerdì ore 08:00 - ore 14:00 - Martedì e Giovedì ore 14:30 - ore 17:30   Su

Art. 4

(I soci)

Possono partecipare al Consorzio, ciascuno con un proprio rappresentante:

a)      la Provincia di Potenza ed  i Comuni già soci del Consorzio prima dell’entrata in vigore della L.R. 3 novembre 1998 n. 41, purché in regola con i versamenti delle quote consortili;

b)      le Province, le Comunità Montane ed i Comuni nei cui territori siano localizzati aree o nuclei di sviluppo industriale, o nei quali il piano regolatore consortile ne preveda la localizzazione;

c)      la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza, nonché le Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e le Organizzazioni Cooperative della provincia di Potenza presenti nel C.N.E.L.;

d)      le Università, le Associazioni di rappresentanza degli Istituti di Credito operanti nel territorio regionale, gli Enti Pubblici di ricerca scientifica e le Società di ricerca scientifica partecipate almeno per un terzo da Enti pubblici presenti nel territorio regionale;

e)      i Comuni, pur non compresi nelle previsioni dei piani regolatori consortili, ma dotati di aree produttive, che stipulino con il Consorzio accordi per la gestione e o per la fornitura di servizi nelle predette aree.

I soggetti innanzi indicati, pur inadempienti nel pagamento di quote di partecipazione o di funzionamento per le gestioni del Consorzio antecedenti all’entrata in vigore della L.R. 3 novembre 1998 n. 41, possono partecipare allo stesso, a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione prima di produrre l’istanza di partecipazione.

A ciascuna delle Associazioni imprenditoriali è attribuita un’ulteriore rappresentanza, in seno all’Assemblea del Consorzio, nella misura di un rappresentante ogni 5.000 o frazione superiore a 2.500 di occupati nelle imprese insediate nelle aree industriali.

L’attribuzione a ciascuna Associazione di tale rappresentanza è definita in ragione del numero degli occupati presso le imprese alla stessa aderenti.

Le Associazioni dovranno corrispondere tante quote di partecipazione  quanti sono i propri rappresentanti designati in seno all’Assemblea del Consorzio.

Ai legali rappresentanti delle suddette Associazioni è fatto obbligo di produrre, in occasione dell’elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, preventiva dichiarazione attestante il numero esatto, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, degli occupati nelle imprese insediate negli Agglomerati Industriali ed alle stesse aderenti.

In mancanza di tale dichiarazione, alle predette Associazioni è riconosciuto un solo rappresentante.

 



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