CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

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Articolo 23
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Art. 23

(Vigilanza e cause di scioglimento degli organi consortili)

  Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione Basilicata, secondo quanto disposto dall’art. 10 della L.R. 3 novembre 1998 n. 41.

Sono cause di scioglimento degli organi consortili:

·        l’accertata impossibilità del loro funzionamento;

·        il loro conflitto;

·        le riscontrate, persistenti e gravi irregolarità nella gestione dell’Ente;

·        la mancata approvazione dei bilanci;

·        il mancato perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Consorzio;

·        l’accertato dissesto economico finanziario dello stesso.

In tali ipotesi il Consiglio Regionale di Basilicata, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento di uno o più organi consortili e nomina contestualmente un Commissario straordinario.

La gestione commissariale non può, in nessun caso, avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria.

 



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