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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO
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Art.
19
(Decadenza
ed incompatibilità dei componenti
del Consiglio di Amministrazione)
Comporta
la decadenza da componente del Consiglio d’Amministrazione: a) la sua sostituzione in seno all’assemblea, la decadenza del soggetto rappresentato e, comunque, la perdita da parte di quest’ultimo della qualità di socio; b) la pendenza di liti con il Consorzio; c) l’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio; d) la condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione come previsto dalla legge 86/90 e dalla legge 55/90. La condanna definitiva da parte della Corte dei Conti, per danni causati al Consorzio o alla Pubblica Amministrazione in genere, comporta la decadenza del Consigliere di Amministrazione. Le
cariche di parlamentare europeo, di parlamentare nazionale e di consigliere
regionale sono incompatibili con quella di componente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio. Sono altresì incompatibili con la carica di consigliere di amministrazione gli appartenenti alla Magistratura ordinaria ed amministrativa. L’interessato ha 30 (trenta) giorni di tempo per risolvere l’incompatibilità. In mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l’assemblea per la dichiarazione di decadenza. Le procedure, che portano alla dichiarazione di decadenza o di incompatibilità del componente del Consiglio di Amministrazione, sono fissate in apposito regolamento.
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