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TITOLO
II
ACQUISIZIONE,
ATTREZZATURA ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE
CAPO I
ACQUISIZIONE
ART.3
(Espropriazione delle
aree ed acquisizione mediante accordo)
-
Il Consorzio procede, in
conformità alle disposizioni della L.R. n.3 novembre 1998 n.41,
all’acquisizione delle aree comprese nel Piano Territoriale Consortile
e nei piani dei nuclei di industrializzazione che siano destinate
all’insediamento di attività produttive o alla localizzazione di
infrastrutture consortili di interesse comune o collettivo.
-
Ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 3 novembre 1998 n.41
e successive modificazioni dell’art.12, comma 1, lett. b) del DPR 8 giugno
2001 n.327, l’approvazione del piano del nucleo di industrializzazione
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture consortili in esso
localizzate.
-
Ai fini dell’art.7 della legge 8 agosto 1990 n.241
l’adozione dei piani dei singoli nuclei di industrializzazione è
comunicata ai proprietari, risultanti dai registri catastali, delle aree che
risultino destinate ad insediamenti di strutture produttive o di
infrastrutture e servizi consortili. I proprietari possono formulare, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni, che vengono
valutate dal Consorzio in vista della definitiva approvazione e della
correlata dichiarazione ex legge di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle opere comprese nel piano.
-
In vista della realizzazione di una struttura produttiva o di
infrastrutture consortili il Consorzio avvia la procedura di esproprio, ai
sensi dell’art.7, comma 11, della Legge Regionale n.41/1998, anche su
richiesta degli imprenditori che abbiano fatto richiesta di insediare
attività produttive nell’ambito del nucleo di industrializzazione.
-
Il Consorzio comunica l’avvio del procedimento
espropriativo ai proprietari interessati invitando il proprietario a
precisare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sulla
scorta di apposita relazione tecnica, il valore da attribuire all’area.
Valutate le osservazioni dei proprietari espropriandi l’Ufficio competente
del Consorzio accerta il valore dell’area, determina in via provvisoria
l’indennità di esproprio offerta e la comunica ai proprietari
interessati.
-
Il procedimento espropriativo è disciplinato, ai sensi
dell’art.7, comma 11, della Legge Regionale 3 novembre 1998 n.41, dalle
disposizioni dell’art.53 del DPR 6 marzo 1978 n.218 e, in quanto
applicabili, dalle disposizioni del DPR 8 giugno 2001 n.327, ivi comprese
quelle relative all’acquisizione non espropriativa delle aree mediante
accordo di cessione volontaria.
CAPO II
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI
ART.4
(Realizzazione e
manutenzione delle infrastrutture consortili)
-
Il Consorzio provvede direttamente, in conformità alle
disposizioni del successivo TITOLO III, o a mezzo di affidamento dei lavori,
effettuato in conformità alle vigenti norme, alla programmazione,
progettazione, realizzazione di tutte le infrastrutture consortili, aventi
natura sia di opere di urbanizzazione che di strutture ed impianti relativi
ai servizi consortili.
-
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio disciplina,
altresì, con disposizioni adottate ai sensi del precedente articolo 1,
comma 2, la manutenzione, gestione e sorveglianza delle infrastrutture
consortili, in particolare per ciò che concerne la determinazione della
misura della contribuzione alle spese di gestione da parte delle imprese
insediate nei singoli nuclei di industrializzazione. I contributi sono
annuali e sono determinati con particolare riguardo ai
parametri relativi alla dimensione,
localizzazione e pregio delle aree, degli immobili su di esse
realizzati, alla natura delle produzioni, al numero degli occupati.
-
Le modalità di riscossione, anche coattiva, dei contributi
sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione di
cui al successivo articolo 23.
-
Il Consorzio provvede alla manutenzione e gestione delle
infrastrutture mediante le proprie strutture tecniche o appalti di servizi o
procedendo alla costituzione o partecipando a società di gestione.
CAPO III
LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE
ART.5
(Individuazione delle
localizzazioni)
-
L’individuazione delle localizzazioni delle singole attività
produttive, nell’ambito dei nuclei industriali, spetta al Consorzio ai
sensi dell’art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e della
legge regionale n. 41/1998.
-
L’individuazione avviene, tenendo conto delle domande dei
richiedenti, sulla base:
-
delle
disposizioni del piano del nucleo;
-
della disponibilità delle aree o degli immobili, da parte
dei richiedenti o del Consorzio o della necessità di ricorrere ad ulteriori
espropriazioni o acquisizioni;
-
della disponibilità e delle caratteristiche delle opere
infrastrutturali già esistenti o programmate;
-
delle caratteristiche delle iniziative imprenditoriali
oggetto di istanza e della loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su
quelli programmati.
ART.6
(Localizzazione degli
insediamenti produttivi)
-
Le iniziative di cui al precedente articolo 4 possono essere
localizzate su aree ed immobili:
-
già di proprietà del Consorzio;
-
che
il Consorzio deve ancora acquisire;
-
di
proprietà delle imprese che intendono realizzare le iniziative;
-
di
proprietà di terzi e dei quali le imprese che intendono realizzare le
iniziative produttive si assicurino la disponibilità.
-
delle
ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma le aree e gli
immobili sono assegnati in proprietà o in diritto di superficie o sono
concessi in locazione alle imprese che ne facciano istanza.
-
nell’ipotesi
di cui al precedente comma 1, lett.d), la disponibilità degli immobili, da
intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di
godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento
dell’istruttoria sulla domanda di insediamento.
ART.7
(Domande di insediamento)
-
Chiunque intenda realizzare iniziative produttive in aree o
immobili compresi in un nucleo di industrializzazione deve presentare
domanda al Consorzio, corredata della documentazione prevista dalle
disposizioni attuative di cui al precedente art.1, comma 2, relativa al
programma imprenditoriale, alle caratteristiche dell’attività produttiva
in particolare per quanto attiene la sicurezza degli impianti, l’impatto
ambientale ed il rispetto delle normative antinquinamento e sullo
smaltimento dei rifiuti e delle acque. Il richiedente deve altresì indicare
se dispone o se avrà la disponibilità di un’area o di immobili idonei o
se richiede l’assegnazione di un’area o di un lotto ricompreso nel
nucleo.
-
Nel caso di domande nelle quali sia attestata la disponibilità,
attuale o futura, dell’area, il Consorzio, ricevuta la domanda, verifica
la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dal ricevimento
può richiederne, per una sola volta, l’integrazione.
-
Ove sia costituito e funzionante lo sportello unico per le
imprese le domande vengono trasmesse anche a tale ufficio, per quanto di
competenza, per l’esame integrato.
-
Ove non sia costituito o effettivamente funzionante lo
sportello unico per le imprese il Consorzio accerta, entro i trenta
giorni successivi alla presentazione della domanda corredata della
prescritta documentazione, la conformità del progetto presentato alle
previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale ed al piano del nucleo di
industrializzazione, esprime su tale profilo un parere di conformità ed in
caso di parere positivo lo trasmette entro il termine ultimo stabilito al
Comune ed agli altri enti istituzionalmente competenti per l’adozione dei
provvedimenti di rispettiva spettanza.
-
Le domande di insediamento che siano accompagnate
dall’istanza di assegnazione di un’area vengono registrate ed
esaminate in ordine cronologico.
-
Il Consorzio dopo aver verificato preliminarmente la
completezza del progetto presentato dall’impresa che richiede
l’assegnazione dell’area avvia le procedure di cui al precedente
articolo 3 per acquisire la disponibilità dell’area.
ART.8
(Disciplina dei rapporti tra
imprese insediate e Consorzio)
-
Ferma restando la disciplina dell’assegnazione delle aree e
degli immobili e del loro specifico regime giuridico, tutte le imprese che
si insediano nei nuclei di industrializzazione debbono stipulare con il
Consorzio, a pena di decadenza del parere positivo all’insediamento, una
convenzione, nella quale si impegnano a rispettare tutte le vigenti
normative in tema di sicurezza degli impianti, salubrità e sicurezza delle
condizioni di lavoro, tutela del lavoro dipendente, tutela delle acque e
dell’aria e di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme urbanistiche ed
igienico sanitarie vigenti nel Comune nel cui territorio è localizzata
l’iniziativa e le discipline regolamentari del Consorzio in materia di
fruizione dei servizi e di pagamento dei contributi consortili.
ART.9
(Istanze di assegnazione)
-
Le
imprese che sono interessate a realizzare o ampliare iniziative
imprenditoriali nell’ambito del nucleo di industrializzazione e non
dispongono delle aree necessarie devono presentare al Consorzio istanza di
assegnazione, in proprietà o in diritto di superficie, di un’area o
immobile, corredata dalla documentazione prescritta e dalla ricevuta del
versamento di un contributo per spese di istruttoria. La documentazione da
presentare e la misura del contributo di istruttoria sono determinati
mediante disposizioni integrative approvate dal Consiglio di Amministrazione
del Consorzio ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
-
Le
istanze sono esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di
presentazione, che può essere
derogato soltanto in presenza di motivi di urgenza,ovvero per quelle iniziative di particolare valenza in termini di innovazione tecnologica, occupazionale, entità dell'investimento, ricaduta sul tessuto industriale preesistente, adeguatamente comprovati all’atto della presentazione dell’istanza, ed accertati con
provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore
Generale del Consorzio.
-
Ove
le istanze abbiano ad oggetto varianti tecnico costruttive o di destinazioni
d’uso per superfici non superiori ad una soglia determinata dal Consiglio
di amministrazione o non comportino modifiche essenziali al progetto già
approvato sono approvate dal Presidente su parere degli Uffici tecnici
competenti e del Direttore Generale.
ART.10
(Assegnazione delle aree)
-
Il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa istruttoria degli Uffici,
decide sulle istanze di assegnazione entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza, dando comunicazione della decisione agli interessati. Nel
caso in cui siano state richieste integrazioni documentali il termine è
aumentato di altri trenta giorni.
-
In
caso di mancata disponibilità delle aree il Consorzio delibera,
contestualmente all’assegnazione, l’esproprio o l’acquisizione bonaria
dell’area necessaria, secondo il programma di espropriazioni in precedenza
stabilito. In tal caso l’efficacia dell’assegnazione è differita alla
data di effettiva disponibilità dell’area da parte del Consorzio o del
destinatario dell’assegnazione.
-
In
caso di accoglimento della domanda nella delibera di assegnazione
dell’immobile deve essere indicata la data limite per la stipula del
contratto. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell’assegnazione
l’impresa assegnataria deve versare a titolo di anticipazione un importo
pari alla stima del costo di
acquisizione dell’area, a pena di decadenza dell’assegnazione.
-
La
convenzione di assegnazione dell’area deve essere stipulata entro i trenta
giorni successivi all’acquisizione dell’area da parte del Consorzio e
deve essere accompagnata, a pena di decadenza dall’assegnazione, dal saldo
del prezzo di cessione.
-
Restano
fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 13 maggio 2003 n. 19
che disciplinano il recupero e la riassegnazione dei lotti ex legge n.219/1981.
-
Per
il recupero di lotti nei quali non sia stato realizzato l’insediamento
produttivo o sia cessata definitivamente l’attività produttiva il
Consorzio può avvalersi della procedura di cui all’art. 63 della legge n.
448/1998.
ART.11
(Locazione di aree o di
immobili)
-
Il
Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di
locazione di aree o di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
-
In
caso di presentazione di più domande di locazione per il medesimo immobile
deve esser preferita la domanda anteriormente presentata.
-
In
caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere
indicati gli estremi identificativi dell’immobile, il canone complessivo,
il termine per la stipula del contratto, nonché l’invito
all’interessato a presentarsi per la stipula.
ART.12
(Prezzo di assegnazione e di locazione delle aree e degli immobili)
-
Le
aree e/o gli eventuali immobili su di esse esistenti sono assegnate in
diritto di proprietà o di superficie alle imprese che ne facciano istanza
ad un prezzo pari alla somma del costo di acquisizione delle aree e del
costo di realizzazione, inerente il lotto assegnato,
stimata dall’Ufficio Tecnico e comunicata dal Direttore Generale del
Consorzio, delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di servizio
del Consorzio. A tale somma è aggiunta una quota di spese generali in
misura non superiore al 10%. Nei casi in cui i suoli non abbiano una destinazione esclusivamente industriale il valore viene determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo presente i valori di mercato. In caso di locazione il canone è determinato
con riferimento alla quota di capitalizzazione annua della somma come sopra
determinata.
-
Il
Consiglio di Amministrazione determina ed aggiorna annualmente, per ciascun
nucleo di industrializzazione, i prezzi di assegnazione o di locazione delle
aree e degli immobili.
-
In
relazione al fatto che talune aree sono acquisite dal Consorzio mediante
procedimento espropriativo il prezzo di assegnazione può essere integrato,
in epoca successiva all’assegnazione, in base al costo di acquisizione
finale, anche conseguente a decisioni giurisdizionali, ad eccezione dei casi
di accertata illegittimità dell’acquisizione.
-
Il
Consiglio determina altresì la misura, non inferiore al previsto costo di
acquisizione, delle anticipazioni da versarsi da parte dei richiedenti
l’assegnazione nel caso di aree od immobili da acquisirsi dal Consorzio ed
approva gli schemi di convenzione in materia di assegnazione in proprietà o
in diritto di superficie e di locazione delle aree e degli immobili.
ART.13
(Convezioni di
assegnazione)
-
Le
convenzioni di assegnazione delle aree e degli immobili debbono esser
redatte in conformità agli schemi approvati dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio e debbono disciplinare puntualmente gli
obblighi dell’assegnatario:
-
a destinare l’area e, ove esistano le strutture edilizie,
esclusivamente all’attività produttiva indicata nel progetto presentato
ai fini dell’assegnazione e a non mutarla senza previa autorizzazione da
parte del Consorzio;
-
ad iniziare i lavori entro il termine perentorio di un anno
dall’assegnazione ed a iniziare l’attività entro un anno dal termine di
completamento dei lavori indicato nel titolo edilizio abilitativo;
-
a non alienare o locare l’area e l’azienda a terzi per
almeno dieci anni dalla data di assegnazione senza previa autorizzazione da
parte del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere accordata a
condizione che nel contratto di cessione siano riprodotti i medesimi impegni
assunti dall’assegnatario nei confronti del Consorzio e che
l’occupazione del personale sia tutelata;
-
a rispettare tutte le normative vigenti in tema di tutela
della sicurezza degli impianti, tutela dei lavoratori anche per quanto
riguarda il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, corretto
smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e –
ove ricorrano i presupposti – ad assoggettare le opere a valutazione di
impatto ambientale.
-
a pagare un’adeguata penale in caso di accertato
inadempimento delle obbligazioni assunte e salva la risoluzione della
convenzione.
-
2.
Il Consorzio ha la potestà di effettuare controlli finalizzati a
verificare l’adempimento degli obblighi assunti all’atto della stipula
della convenzione di assegnazione.
-
3.
In caso di inadempimento da parte dell’assegnatario ad una
qualsiasi delle obbligazioni assunte in convenzione, il Consorzio può
procedere alla risoluzione di diritto della convenzione stessa, previa
contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine per formulare
controdeduzioni.
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4.
Salvo proroga autorizzata dal Consorzio la convenzione di
assegnazione è risolta di diritto ai sensi dell’articolo 7, comma 13,
della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41 ove l’assegnatario non abbia
avviato i lavori entro un anno dalla presa di possesso dell’area e
avendoli avviati non abbia iniziato l’attività entro un anno dal termine
di conclusione dei lavori previsto nel titolo abilitativo alla realizzazione
degli immobili.
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5.
In caso di risoluzione della convenzione, l’assegnatario è tenuto
alla restituzione dell’area contro la restituzione di quanto versato,
maggiorato dei soli interessi legali, dedotta la penale prevista nella
convenzione di assegnazione.
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6.
Se il lotto assegnato è libero da manufatti, impianti o altre
strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione implica l’immediato
ritrasferimento dell’immobile in capo al Consorzio.
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7.
Se sull’immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di
difficoltosa rimozione, il Consorzio può acquisire anche tali manufatti
qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano la
riutilizzazione. In tal caso, il Consorzio corrisponde all’acquirente o al
suo avente causa una somma pari al valore dei manufatti, stimato da tre
periti, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo
dall’imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due periti
di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di
Potenza, sempre dedotta la penale di cui al precedente comma 1, lett. e).
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8.
Ove difetti la possibilità di riutilizzare o ridestinare i manufatti
insistenti sull’area, il Consorzio può diffidare l’assegnatario a
provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque
non superiore a sei mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti
al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell’assegnatario a
compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi
o riassegni i manufatti, entro il termine fissato dal Consiglio di
Amministrazione è corrisposto all’assegnatario il relativo prezzo
determinato con le modalità di cui all’ultima parte del comma precedente.
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9.
Per le aree consortili assegnate agli imprenditori, il Consorzio
conserva il diritto di prelazione in caso di alienazione. Di tale diritto di
prelazione in favore del Consorzio deve darsi atto negli atti pubblici con i
quali le aree consortili vengono cedute ai richiedenti.
ART.14
(Servitù)
Il Consorzio può riservarsi il diritto di
costituire in ogni tempo, a carico dell’immobile oggetto di assegnazione,
limitatamente alle parti di esso non occupate dagli impianti produttivi, le
servitù strumentali alla dotazione infrastrutturale degli agglomerati
imprenditoriali.
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